Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella l.r. 5/2008 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 2.1.299 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 84.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, e del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 75)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 4 del
2. L’articolo 2, comma 1, lettera i), del
3. Occorre provvedere alla modifica della
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Articolo 22 bis - Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del
1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del
a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;
b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.
2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell’interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del
3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, del
4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.
5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8.
6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un’intesa con la Regione, alla definizione dell’intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.
7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.
9. Nell’attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell’articolo 4, comma 4, quarto periodo, del
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data della sua entrata in vigore.