§ 1.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 72.
Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:10/12/2012
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine
Art. 2.  Compiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 72. [1]

Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

(B.U. 14 dicembre 2012, n. 70)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere m) e z), e gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La legge regionale 69/2007 in materia di partecipazione si è caratterizzata per avere già previsto al proprio interno una data certa di abrogazione, stabilita al 31 dicembre 2012, al fine di rendere necessaria una valutazione degli esiti della legge stessa dopo un sufficiente periodo di sperimentazione e di mettere il Consiglio regionale in grado di assumere consapevolmente le conseguenti determinazioni;

 

2. A tal fine, sono stati effettuati i percorsi partecipativi previsti dall’articolo 26 della stessa l.r. 69/2007 e, sulla base di quanto da essi emerso, sono attualmente in corso le conseguenti valutazioni di merito;

 

3. Nelle more delle determinazioni che saranno al riguardo assunte dal Consiglio regionale, si ritiene opportuno prorogare di tre mesi la validità della l.r. 69/2007, in particolare al fine di non interrompere l’attività di assistenza e di istruttoria dei processi partecipativi già approvati o comunque presentati nel corso del 2012;

 

4. Data l’attuale situazione di contrazione delle spese complessive della Regione, si ritiene di finanziare la suddetta proroga con una quota inferiore a quella che la legge di bilancio prevedeva per il corrispondente periodo dell’anno precedente;

 

5. È necessario, data la ristrettezza dei tempi, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Proroga del termine

1. Il termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), già stabilito al 31 dicembre 2012 dall’articolo 26, comma 1, della medesima legge, è prorogato al 31 marzo 2013.

2. L’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito Autorità, in carica al 31 dicembre 2012, resta in carica per il periodo di proroga.

 

     Art. 2. Compiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

1. Nel periodo di proroga l’Autorità:

a) segue i processi partecipativi già ammessi al sostegno regionale;

b) valuta e può ammettere al sostegno regionale progetti partecipativi le cui domande sono state presentate entro il 30 novembre 2012.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2012 – 2014, annualità 2013.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012 – 2014, annualità 2013, è apportata la seguente variazione per sola competenza:

- anno 2013

in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;

in aumento, UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46.