Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 13/12/2012 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della 20 agosto 2012, n. 24 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della l.r. 24/2012 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 24/2012 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/2012 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 24/2012 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 24/2012 |
§ V.5.143 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 42.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).
(B.U. 18 dicembre 2012, n. 183)
Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della 20 agosto 2012, n. 24
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato.
1. L’Autorità svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una specifica analisi di mercato volta ad accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta anche la eventuale vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’Unione europea e deve specificatamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadino, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.
2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce le modalità di affidamento di ciascun servizio pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 1 le parole: “o loro delegati” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. In difetto di tempestiva comunicazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Regolamento degli Organi di governo
1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le regole di funzionamento degli Organi di governo.
2. Le funzioni relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificatamente disciplinato l’attività di settore mediante convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
3. Tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravi diretti o indiretti della tariffa.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai sevizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 20 della
1. All’articolo 20 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della