Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati e commercio |
Data: | 04/12/2012 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2004 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2004 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2004 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/2004 |
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 23/2004 |
Art. 7. Modifica al titolo del Capo III della l.r. 23/2004 |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 23/2004 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della l. r. 23/2004 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 10 della l. r. 23/2004 |
Art. 11. Modifica all’articolo 11 della l. r. 23/2004 |
Art. 12. Modifica all’articolo 13 della l.r. 23/2004 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2004 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2004 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2004 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2004 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2004 |
Art. 18. Modifica al titolo del Capo VI della l.r. 23/2004 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2004 |
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 23/2004 |
Art. 21. Integrazione alla l.r. 23/2004 |
Art. 22. Abrogazione dell’art. 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 |
§ IV.5.33 - L.R. 4 dicembre 2012, n. 35.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e all’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)”
(B.U. 7 dicembre 2012, n. 177)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
a) alla lettera a) dopo la parola “l’efficienza” sono inserite le seguenti: “e l’adeguatezza”;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:”;
b) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:
“3) definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli impianti;”;
c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente :
“5) determinazione orario omogeneo regionale;”;
d) il numero 8) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
e) al comma 2 le parole “sentita la Commissione consultiva regionale carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’installazione e l’esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è competente alla procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU), nel rispetto della presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.”;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall’articolo 83 bis, comma 17, del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Tutti gli impianti devono essere dotati, oltre che del servizio in modalità servito, dell’apparecchiatura self-service pre-payment, come previsto dall’articolo 28 del
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, aut parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla
d) al comma 3 le parole: “non possono essere cedute a terzi autonomamente” sono soppresse;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Il regolamento di cui all’articolo 2, lettera a), può prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.”;
f) il comma 5 è abrogato.
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati [1];
c) al comma 5 l’acronimo “(VV.FF.)” è sostituito dal seguente: “(VV.F.)” e le parole “all’Ufficio tecnico di finanza (UTF)” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio delle dogane”.
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 (Impianti stagionali) della
Art. 7. Modifica al titolo del Capo III della
1. Il titolo del Capo III della
“Capo III - Impianti autostradali, impianti a uso privato e contenitori-distributori rimovibili, impianti marini e impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate.”
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) della
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’installazione e l’esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. L’installazione di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria “C” di cui ai decreti del Ministro dell’interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto), nel rispetto del
Art. 10. Modifiche all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) al comma 1, le parole “a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici.” sono sostituite dalle seguenti: “in deroga ai requisiti di cui all’articolo 4.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 11. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 12. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
c ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) al comma 1 le parole “e all’UTF” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio delle dogane e al Comando provinciale VV. F.”;
b) al comma 2 le parole: “di proprietà” sono sostituite dalle seguenti: “della titolarità”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) al comma 1 le parole “e le modifiche apportate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere c) ed f)” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F, dell’Ufficio delle dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario regionale della posizione organizzativa carburanti.”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comune, su richiesta del titolare, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2, lett. a).”;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 17. Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
a) al comma 1 le parole: “di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “di due anni”;
b) al comma 2 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “dodici.”.
Art. 18. Modifica al titolo del Capo VI della
1. Il titolo del Capo VI della
Art. 19. Modifiche all’articolo 19 della
1. All’articolo 19 della
a) al comma 2 l’acronimo: “VV. FF.” è sostituito dal seguente: “VV.F.” e l’acronimo: “UTF” è sostituito dalle parole: “Ufficio delle dogane”;
b) al comma 4 le parole: “con la Commissione consultiva regionale carburanti e” sono soppresse.
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 (Commissione consultiva regionale dei carburanti) della l.r.23/2004 è abrogato.
Art. 21. Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis. Decorrenza dei termini e disposizioni attuative
1. Le norme contenute nel
2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima della data di entrata in vigore del presente articolo sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione.
3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti.”.
Art. 22. Abrogazione dell’art. 13 della
1. L’articolo 13 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 183.