Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/02/2013 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 |
§ III.1.133 - L.R. 1 febbraio 2013, n. 3. [1]
Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”
(B.U. 5 febbraio 2013, n. 18)
Art. 1. Modifica e integrazione dell’articolo 27 della
1. All’articolo 27 (Sospensione e revoca dell’accreditamento) della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Abrogata dall'art. 31 della