Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/12/2012 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Disposizione generali |
Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili |
Art. 4. Entrata in vigore |
Art. 5. Abrogazioni |
§ 1.7.100 - R.R. 24 dicembre 2012, n. 3.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia (artt. 20 - 21 del d.lgs. n. 196/2003)
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl.)
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del
Art. 2. Disposizione generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede allegate al presente regolamento.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Art. 5. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Allegato 1A
(Omissis)
Allegato 1B
(Omissis)
Allegato 1C
(Omissis)