§ 1.7.100 - R.R. 24 dicembre 2012, n. 3.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/12/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disposizione generali
Art. 3.  Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 4.  Entrata in vigore
Art. 5.  Abrogazioni


§ 1.7.100 - R.R. 24 dicembre 2012, n. 3.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia (artt. 20 - 21 del d.lgs. n. 196/2003)

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali' identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione Lombardia esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. Disposizione generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del d.lgs. n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede allegate al presente regolamento.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

 

     Art. 5. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9.

 

 

Allegato 1A

(Omissis)

 

Allegato 1B

(Omissis)

 

Allegato 1C

(Omissis)