Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 15/11/2012 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all'articolo 3) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4) |
Art. 3. (Integrazioni all'articolo 5) |
Art. 4. (Disposizione finale) |
§ 3.6.49 - L.R. 15 novembre 2012, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).
(B.U. 21 novembre 2012, n. 51)
Art. 1. (Integrazioni all'articolo 3)
1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4)
1. La rubrica dell'articolo 4 della
2. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4 della
" 1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.
2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.
3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;
e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;
f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali. ".
Art. 3. (Integrazioni all'articolo 5)
1. Al comma 1, dell'articolo 5 della
Art. 4. (Disposizione finale)
1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 della
b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della