Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 26/06/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria) |
Art. 2. (Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria) |
Art. 3. (Atti soggetti a pubblicazione) |
Art. 4. (Testi coordinati) |
Art. 5. (Pubblicazione degli atti) |
Art. 6. (Termini per la pubblicazione) |
Art. 7. (Validità degli atti pubblicati) |
Art. 8. (Struttura organizzativa) |
Art. 9. (Consultazione e conservazione dei documenti informatici originali) |
Art. 10. (Raccolte) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Abrogazione) |
Art. 13. (Norma finale) |
§ 1.1.109 - L.R. 26 giugno 2012, n. 9.
Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria.
(B.U. 29 giugno 2012, n. 28)
Art. 1. (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria)
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. Il BUR Umbria è redatto in forma digitale, con modalità volte a garantirne l’autenticità, l’integrità e la conservazione.
Art. 2. (Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria)
1. Il BUR Umbria è suddiviso in:
a) serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;
b) serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;
c) serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell’articolo 67 della
2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. In caso di particolari esigenze può essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.
Art. 3. (Atti soggetti a pubblicazione)
1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:
a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi unici;
d) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
e) il Regolamento interno del Consiglio regionale;
f) le deliberazioni del Consiglio regionale;
g) le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;
h) le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale è disposta la pubblicazione;
i) gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti;
l) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;
m) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
n) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.
2. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie avvisi e concorsi, gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti.
3. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie informazione e comunicazione, l’oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.
4. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l’interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.
Art. 4. (Testi coordinati)
1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel BUR Umbria, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma nel testo risultante dalle modificazioni, le quali sono evidenziate con caratteri particolari.
2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, è pubblicato nel BUR Umbria il testo coordinato dell’atto, nel quale le modificazioni sono evidenziate con caratteri particolari.
3. La pubblicazione dei testi coordinati di leggi e regolamenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) ha solo carattere informativo.
4. La redazione dei testi di cui ai commi 1 e 2 è curata dalla competente struttura della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate.
Art. 5. (Pubblicazione degli atti)
1. La pubblicazione degli atti nel BUR Umbria è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla struttura organizzativa di cui all’articolo 8, comma 1, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto di principi sulla tutela dei dati personali.
2. Il costo della pubblicazione di atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri enti o amministrazioni, per l’esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero obbligatoria per previsioni di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l’ente o l’amministrazione interessata. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.
3. Le tariffe d’inserzione e le procedure per la pubblicazione degli atti sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 6. (Termini per la pubblicazione)
1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della struttura regionale di cui all’articolo 8, comma 1, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.
Art. 7. (Validità degli atti pubblicati)
1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o di copia conforme.
2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all’originale o alla copia conforme trasmessa ovvero contenga errori materiali, la struttura regionale di cui all’articolo 8, comma 1 provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte errata e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell’intero testo.
Art. 8. (Struttura organizzativa)
1. La pubblicazione del BUR Umbria è curata dalla struttura della Giunta regionale cui competono la redazione, la gestione e la pubblicazione dello stesso.
2. Il BUR Umbria ha un Direttore responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.
3. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BUR Umbria sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 9. (Consultazione e conservazione dei documenti informatici originali)
1. Il BUR Umbria è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita.
2. La consultazione del BUR Umbria è, altresì, garantita presso la struttura regionale di cui all’articolo 8, comma 1. Il rilascio di copia a stampa, su richiesta degli interessati, è soggetta al rimborso del costo di riproduzione nella misura stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Le pubblicazioni del BUR Umbria, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono conservate per un periodo illimitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 10. (Raccolte)
1. Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale.
2. La raccolta telematica “Leggi e regolamenti” è pubblicata con periodicità annuale nel sito istituzionale della Regione.
3. Il BUR Umbria è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.
Art. 11. (Norma finanziaria)
1. L’onere per l’attuazione della presente legge è imputato all’Unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).
2. L’ammontare dell’onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della
Art. 12. (Abrogazione)
1. La
Art. 13. (Norma finale)
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la