Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 17/10/2012 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’ articolo 2 della l.r. 51/2009 |
Art. 2. - Inserimento dell’ articolo 6 bis nella l.r. 51/2009 |
Art. 3. Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 51/2009 |
Art. 4. Modifiche all’ articolo 11 della l.r. 51/2009 |
Art. 5. Modifiche all’ articolo 15 della l.r. 51/2009 |
Art. 6. Sostituzione dell’ articolo 19 della l.r. 51/2009 |
Art. 7. Modifiche al capo III e VIII della l.r. 51/2009 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 51/2009 |
Art. 9. Modifiche all’ articolo 38 della l.r. 51/2009 |
Art. 10. Modifiche all’ articolo 47 della l.r. 51/2009 |
Art. 11. Modifiche all’ articolo 48 della l.r. 51/2009 |
Art. 12. Termine per l’approvazione del regolamento |
Art. 13. Abrogazione della l.r. 54/1993 |
Art. 14. Norma di prima applicazione |
§ 3.1.369 - L.R. 17 ottobre 2012, n. 57.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).
(B.U. 22 ottobre 2012, n. 56)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È necessario completare la disciplina sulle verifiche di compatibilità regionale da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
2. È necessario prevedere la SCIA per l’apertura degli studi medici professionali attualmente soggetti a dichiarazione di inizio di attività (DIA) in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 4 bis e 4 ter, del
3. È opportuno che, nel caso di apertura di studi medici con SCIA, l’attestazione delle modalità di sterilizzazione e della loro efficacia sia effettuata con una relazione asseverata di un tecnico competente al fine di offrire maggiori garanzie per la tutela della salute dei cittadini. E’ inoltre opportuno che la SCIA sia corredata da una planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico abilitato per attestare la coerenza con gli strumenti urbanistici e facilitare l’attività di controllo da parte degli enti competenti;
4. È necessario estendere, in attuazione delle disposizioni di cui al
5. È necessario introdurre disposizioni specifiche circa i termini e le modalità di controllo delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti e dei servizi trasfusionali da parte degli enti pubblici competenti, in attuazione della normativa statale e dell’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’ articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l’ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, siano sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera ai sensi della
Art. 2. - Inserimento dell’ articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti
1. Le verifiche sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del
Art. 3. Modifiche all’ articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Il comune dispone, con periodicità biennale rispetto all’ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.”.
Art. 4. Modifiche all’ articolo 11 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r.51/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Nelle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un operatore in possesso del diploma di laurea magistrale in medicina o in psicologia. E’ altresì richiesta un’esperienza lavorativa almeno biennale in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata.”.
Art. 5. Modifiche all’ articolo 15 della
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 15 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della
“5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione individuati con il criterio di cui al comma 5. I dipartimenti di prevenzione nello svolgimento delle verifiche si avvalgono di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011.”.
Art. 6. Sostituzione dell’ articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono soggetti a SCIA per le fattispecie di cui all’articolo 20, gli studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente individuate dal regolamento di cui all’articolo 48.
2. La SCIA è presentata in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede ed è corredata, oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante attestanti i requisiti previsti, dai seguenti documenti:
a) una planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, con indicazione della destinazione d’uso dei locali completa di rapporti aeroilluminanti ed altezza;
b) una relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell’ambito dei processi di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato.
3. L’attività può essere iniziata o la variazione realizzata dalla data di presentazione della SCIA al SUAP.
4. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 1, in caso di accertata carenza della documentazione e delle condizioni e dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
5. Decorso il termine di sessanta giorni il comune può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a) falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;
b) situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della
Art. 7. Modifiche al capo III e VIII della
1. Agli articoli 20, 21, 23, 24, 26 e 48 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 6 dell’articolo 29 della
Art. 9. Modifiche all’ articolo 38 della
1. Il comma 2 dell’articolo 38 della
“2. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può esserne rinnovato.” .
Art. 10. Modifiche all’ articolo 47 della
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della
Art. 11. Modifiche all’ articolo 48 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti.”
Art. 12. Termine per l’approvazione del regolamento
1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 48, comma 1 bis, della
2. Con le disposizioni modificative di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione e di accreditamento da parte delle strutture che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni modificative stesse, risultano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di cui all’articolo 1 della
Art. 13. Abrogazione della
1. La
Art. 14. Norma di prima applicazione
1. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti competenti verificano il possesso dei requisiti di cui all’allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti autorizzate e dei servizi trasfusionali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo articolo 6 bis e articolo 15, comma 5 bis, della