Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 25/10/2012 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 68/2011 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 68/2011 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 68/2011 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 68/2011 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 68/2011 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 68/2011 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 68/2011 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 68/2011 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 68/2011 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 68/2011 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 68/2011 |
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 68/2011 |
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 68/2011 |
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 68/2011 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 68/2011 |
Art. 23. Inserimento dell’articolo 78 bis nella l.r. 68/2011 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 68/2011 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011 |
Art. 27. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 68/2011 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 108 della l.r. 68/2011 |
Art. 29. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 68/2011 |
Art. 31. Entrata in vigore |
§ 2.3.95 - L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
(B.U. 31 ottobre 2012, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62 e 66 dello Statuto;
Visto il
Visti gli articoli 17, 18, 19 e 20 del
Vista la
Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2012;
Considerato quanto segue:
1. Occorre adeguare le disposizioni della
2. L’adeguamento consiste anzitutto:
a) nell’inserimento, nel testo della legge regionale, di riferimenti alla città metropolitana, ente locale che sarà costituito a decorrere dal 1° gennaio 2014;
b) nella modifica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni, sui termini per l’esercizio associato obbligatorio, sulle spese di personale delle unioni di comuni, sulle condizioni per l’accesso ai contributi delle unioni di comuni;
c) nella modifica delle disposizioni sulle unioni di comuni a disciplina differenziata;
d) nella soppressione delle disposizioni sull’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
3. Occorre, onde evitare continui adeguamenti a norme statali che prevedono ambiti di esercizio associato, disporre in via generale sul riferimento agli ambiti di dimensione territoriale adeguata della legge regionale ogni volta che la legge statale richieda alla Regione di provvedere a tale identificazione;
4. Occorre altresì apportare modifiche alla legge regionale per facilitare la modifica degli ambiti di dimensione territoriale adeguata e la costituzione di nuove unioni da parte di comuni che fuoriescono dall’unione di appartenenza;
5. Nel confermare la disciplina della legge regionale sull’ordinamento delle unioni, è necessario, in vista della scadenza del termine di adeguamento degli statuti, precisare in via generale che norme statutarie adottate in difformità non si applicano, applicandosi invece direttamente la disciplina di legge; sempre in vista della scadenza del termine di adeguamento degli statuti, è necessario semplificare, per le unioni di comuni derivanti da trasformazione di comunità montane, il procedimento di valutazione della Regione sugli effetti che si producono in caso di recesso o di scioglimento;
6. E’ necessario, per le stesse ragioni, dettare disposizioni interpretative sulla determinazione della popolazione ai fini dell’elezione dei componenti nel consiglio dell’unione dei comuni con più di diecimila abitanti, essendo coerente con il sistema della rappresentanza di secondo grado che la popolazione di riferimento sia corrispondente a quella considerata nell’elezione del consiglio comunale che procede all’elezione;
7. E’ opportuno spostare di un anno il termine per la formazione della graduatoria generale del disagio in considerazione della mancata pubblicazione dei dati ufficiali dell’ultimo censimento da parte dell’ISTAT;
8. E’ necessario accelerare il processo di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, già disciolta con provvedimento regionale, per consentire il prodursi degli effetti successori verso la Provincia di Pistoia senza interferire con il processo di riordino territoriale delle province, considerato peraltro che, sulla base delle rilevazioni del commissario nominato per l’estinzione dell’ente, non si sono evidenziati rapporti cui dovrebbero succedere i comuni; in tale contesto, è altresì necessario dettare norme per la rimodulazione dei finanziamenti concessi dalla Regione agli enti subentranti alle comunità non trasformate;
9. In relazione al processo in corso di riordino territoriale delle province e di riordino delle funzioni locali, è necessario sopprimere il termine entro il quale la Regione provvede alla cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali;
10. Occorre disciplinare, in via transitoria, la concessione dei contributi alle unioni di comuni nell’anno 2012, consentendo a tal fine che le norme della legge regionale modificate con la presente legge continuino ad avere efficacia, in ragione del limitato tempo a disposizione da parte dei comuni per provvedere ad ulteriori modifiche statutarie; in tale contesto, è altresì opportuno rinviare al 2013 l’applicazione della sanzione della mancata concessione del contributo agli enti che non abbiano effettuato taluni adempimenti di comunicazione di atti;
11. E’ necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione, considerata l’urgenza per le unioni di comuni e per i piccoli comuni in situazione di disagio di avere norme di riferimento utili per l’accesso ai contributi regionali, anche in ragione dei termini posti dalla normativa statale per le variazioni di bilancio;
12. Di accogliere il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della
“2 bis. Quando una legge prevede l’obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di funzioni e servizi in un ambito stabilito dalla Regione, detto obbligo è assolto negli ambiti di cui all’allegato A.” .
2. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 20 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 20 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della
“5 bis. In caso di recesso dall’unione, il comune può approvare, nelle more della conclusione del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del procedimento di recesso.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della
2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della
a) il consiglio dell’unione è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell’articolo 29;
b) la giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;
c) il presidente è individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all’elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all’articolo 34, comma 8.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 27 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 39 della
1. La rubrica dell'articolo 39 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della
“1 bis. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano nelle spese ivi previste quelle relative al personale derivante dal conferimento effettuato direttamente all’unione di funzioni e servizi da parte dello Stato o della Regione.” .
3. Al comma 2 dell’articolo 39 della
4. Al comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 50 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 della
2. Il comma 2 dell'articolo 50 della
“2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono sciogliere l’unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale. Alla comunicazione è allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso o di scioglimento.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 50 della
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 50 della
5. Al comma 5 dell’articolo 50 della
6. Il comma 7 dell'articolo 50 della
“7. Se l’unione non esercita entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all’articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all’articolo 55, comma 4, lettera b), nonché in caso di successiva cessazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dell’unione, la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c). In alternativa, la Giunta regionale presenta una proposta di legge con la quale si provvede all’attribuzione ad altri enti delle funzioni già conferite all’unione.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 53 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 53 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 54 della
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della
2. Il comma 5 dell’articolo 54 della
“5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non è sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto può essere comunque adottato. ” .
3. Il comma 8 dell’articolo 54 della
Art. 17. Modifiche all’articolo 55 della
1. L'alinea del comma 1 dell’articolo 55 della
“1. Nell’ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, avviano l’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali;” .
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 55 della
“b bis) Il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se nell'ambito è presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato è svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune contermine associato;” .
3. Il comma 2 dell’articolo 55 della
“2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se i comuni obbligati costituiscono un’unione di comuni a disciplina ordinaria, sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2).” .
4. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 55 della
“a) l'unione esercita, per tutti i comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio, almeno due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2);
b) l'unione esercita per tutti i comuni associati almeno una funzione fondamentale o, in alternativa, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2;” .
5. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 55 della
6. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 55 della
7. Al comma 5 dell’articolo 55 della
8. Il comma 6 dell’articolo 55 della
“6. Si ha corrispondenza di funzioni, ai sensi del comma 4, lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due medesime funzioni.”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 57 della
1. Il comma 1 dell’articolo 57 della
“1. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 31 ter, del
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 58 della
1. L'articolo 58 della
“Art. 58 - Funzioni fondamentali
1. Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate dall’articolo 14 del
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 60 della
1. L'articolo 60 della
“Art. 60 - Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata
1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del
2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l’applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14 del
3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:
a) la proposta è avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, è stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;
b) la proposta è avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del
4. Negli altri casi, non si procede all’istituzione dell’unione a disciplina differenziata.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) o b). Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l’unione è istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.
6. Se la proposta è avanzata, ai sensi del comma 3, lettera b), da tutti i comuni di un'unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione.”.
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 61 della
1. L'articolo 61, della
“Art. 61 - Effetti dell’istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata
1. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell’articolo 60, comma 6, l'unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano già in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.
2. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni già facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, e dall'articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell’unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L'unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all'unione anche sul territorio del comune medesimo.
3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l’esclusione o il recesso automatici da un’unione di un comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 16 del
Art. 22. Modifiche all’articolo 76 della
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 76 della
“2 ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi.” .
Art. 23. Inserimento dell’articolo 78 bis nella
1. Dopo l’articolo 78 della
“Art. 78 bis - Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese
1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.
3. Le disposizioni dell’articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 75, commi da 4 a 9. Dell’articolo 76 si applica unicamente il comma 2 ter.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l’assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.
5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.”.
Art. 24. Modifiche all’articolo 80 della
1. Al comma 5 dell’articolo 80 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 90 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 90 della
“c) esercitino almeno le seguenti funzioni:
1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali¸ o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2);
2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della
“1 bis. Ai fini del comma 1, lettera c):
a) non sono considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile.” .
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 90 della
4. Al comma 4 dell’articolo 90 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 91 della
1. Al comma 2 dell’articolo 91 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 97 della
1. Al comma 2 dell’articolo 97 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 108 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 108 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che dà conto:
a) del processo di estinzione delle comunità montane;
b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite;
d) della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III.
2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).” .
Art. 29. Modifiche all’articolo 111 della
1. Il comma 4 dell’articolo 111 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 111 della
“5 bis. Nell’anno 2012, i contributi di cui all'articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del presente comma.” .
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 111 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 7, secondo e terzo periodo, si applicano dall’anno 2013.” .
Art. 30. Modifiche all’articolo 112 della
1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell’articolo 112 della
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.