Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 istruzione professionale |
Data: | 22/10/2012 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Principi generali |
Art. 2. Sostegno alla stabilità del rapporto |
Art. 3. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale |
Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere |
Art. 5. Formazione e competenze del tutore aziendale |
Art. 6. Apprendistato di alta formazione e di ricerca |
Art. 7. Certificazione delle competenze |
Art. 8. Bottega scuola |
Art. 9. Maestro dell’artigianato artistico |
Art. 10. Abrogazione legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 |
§ III.3.32 - L.R. 22 ottobre 2012, n. 31.
Norme in materia di formazione per il lavoro
(B.U. 26 ottobre 2012, n. 156)
1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell’apprendistato per attività di ricerca o per l’alta formazione di cui al testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247, emanato con
Art. 2. Sostegno alla stabilità del rapporto [2]
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, definisce adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del
2. Procedure, criteri e modalità di assegnazione dell’incentivo sono previsti in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa dell’UE, nazionale e regionale.
Art. 3. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale [3]
1. La Giunta regionale, a seguito dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina con regolamento i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi dell’articolo 18 del
b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire all’interno e all’esterno dell’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere [4]
1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l’acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. La durata della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.
3. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.
4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.
5. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Art. 5. Formazione e competenze del tutore aziendale [5]
1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6. Apprendistato di alta formazione e di ricerca [6]
1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, e altre istituzioni formative di ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale.
Art. 7. Certificazione delle competenze [7]
1. La Regione, a seguito della definizione prevista entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
1. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell’artigianato artistico, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di “Bottega scuola”.
2. La “Bottega scuola” è diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di “Maestro artigiano” di cui all’ articolo 9, coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un “Maestro artigiano” pensionato.
3. La “Bottega scuola” deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”. Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell’Ente, incentivi per l’adeguamento delle strutture della “Bottega scuola”.
Art. 9. Maestro dell’artigianato artistico [9]
1. Il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 5 della
2. Il titolo di “Maestro artigiano” può essere attribuito a condizione che:
a) l’impresa artigiana di cui al comma 1 sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, di cui all’elenco allegato al
b) il candidato abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici anni;
c) il candidato abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all’insegnamento professionale.
Art. 10. Abrogazione
1. La
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della