Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 31/07/2012 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 26/1993) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.11.67 - L.R. 31 luglio 2012, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani
(B.U. 3 agosto 2012, n. 31, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) la rubrica dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente:
'Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani';
b) il comma 12 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'12. L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.' [1].
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.