Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 04/04/2012 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ricorso al mercato) |
Art. 3. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani) |
Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti) |
Art. 5. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11) |
Art. 6. (Finanziamento di programmi comunitari) |
Art. 7. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25) |
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle) |
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione) |
Art. 11. (Copertura finanziaria) |
§ 2.3.307 - L.R. 4 aprile 2012, n. 6.
Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
(B.U. 5 aprile 2012, n. 15)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2014 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economicofinanziaria regionale.
Art. 2. (Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all’importo di euro 316.455.532,96.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 5. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della
TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 6. (Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 7. (Ulteriore modificazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, dall’articolo 4 e dall’articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione ‘Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell’Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti’ e 08.2.009 che assume la nuova denominazione ‘Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento’ (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110).”.
Art. 8. (Modificazione alla
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell’innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata “Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell’innovazione tecnologica” (Cap. 9503).
2. L’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e triennio 2012-2014, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, cosi come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella “C”.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2012, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3 della
Art. 11. (Copertura finanziaria)
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2012 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e per gli anni 2013 e 2014 nel bilancio pluriennale 2012/2014.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della