§ 1.5.23 - R.R. 25 maggio 2012, n. 8.
Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:25/05/2012
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Diritto di accesso)
Art. 4.  (Responsabile del procedimento di accesso)
Art. 5.  (Controinteressati)
Art. 6.  (Accesso informale)
Art. 7.  (Accesso formale)
Art. 8.  (Modalità di presentazione della domanda di accesso)
Art. 9.  (Esibizione dei documenti amministrativi)
Art. 10.  (Rilascio copia di documento amministrativo)
Art. 11.  (Conclusione del procedimento di accesso)
Art. 12.  (Differimento dell’accesso)
Art. 13.  (Esclusione dal diritto di accesso)
Art. 14.  (Diniego dell’accesso)
Art. 15.  (Tutela del diritto di accesso)
Art. 16.  (Abrogazione di norme)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.23 - R.R. 25 maggio 2012, n. 8.

Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(B.U. 30 maggio 2012, n. 23)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta formati e/o detenuti dalla Giunta regionale.

2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 13.

3. Il diritto di accesso è esercitabile finché l’amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. Per l’esercizio del diritto di accesso la Giunta regionale favorisce la circolazione di atti, documenti e informazioni per via informatica.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) diritto di accesso: il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Regione o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

c) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

d) atto endo-procedimentale: atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce all’adozione del provvedimento finale, richiamato nel provvedimento stesso;

e) richiedente: il soggetto che presenta

istanza di accesso ai documenti amministrativi;

f) controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza o leso un interesse giuridicamente rilevante tenendo conto del contenuto degli atti connessi in quanto richiamati e appartenenti al medesimo procedimento;

g) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;

h) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;

i) dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui alla normativa vigente in materia di casellario giudiziale e di carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale.

 

     Art. 3. (Diritto di accesso)

1. II diritto di accesso si esercita con la visione o l’estrazione di copia del documento amministrativo richiesto, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

2. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

3. Il diritto di accesso relativo alle procedure di appalti di forniture di beni, servizi e lavori si esercita nei termini e nei modi previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Responsabile del procedimento di accesso)

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato, in relazione all’oggetto dei documenti richiesti, nel dirigente responsabile della struttura competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente o suo delegato. Nel caso di atti endo-procedimentali o atti relativi a procedimenti di più strutture o servizi, responsabile del procedimento è il dirigente, o suo delegato, competente all’adozione dell’atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento cura i rapporti con i richiedenti e provvede a quanto necessario per l’esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Il responsabile del procedimento in particolare:

a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso e alla verifica della sussistenza dei presupposti per ottenere l’accesso;

b) provvede all’istruttoria del procedimento di accesso;

c) accoglie la richiesta di accesso o, in alternativa, la differisce, la limita o la respinge informandone il richiedente;

d) effettua la comunicazione ai controinteressati di cui all’articolo 5;

e) provvede alla formazione di copie in analogico e digitale;

f) dispone la conclusione del procedimento di accesso ai sensi dell’articolo 11.

 

     Art. 5. (Controinteressati)

1. Il responsabile del procedimento di accesso, qualora individui soggetti controinteressati alla richiesta di accesso ne dà comunicazione agli stessi.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via informatica o telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, provvede all’esame della richiesta.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

 

     Art. 6. (Accesso informale)

1. Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante motivata richiesta verbale o scritta.

2. II responsabile del procedimento di accesso, accertata l’identità del richiedente e ove occorra i suoi poteri di rappresentanza, esamina la richiesta immediatamente. La richiesta è accolta mediante l’esibizione del documento, l’estrazione di copia ovvero altra modalità idonea.

3. Qualora, in base al documento richiesto, si riscontri l’esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta di accesso formale.

 

     Art. 7. (Accesso formale)

1. Qualora non sia possibile l’immediato accoglimento della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla identità del richiedente o sui poteri rappresentativi dello stesso, sull’accessibilità dei documenti o sulla esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.

2. Il diritto di accesso formale è esercitato mediante richiesta scritta e motivata anche utilizzando il modulo di cui all’Allegato A) al presente regolamento.

 

     Art. 8. (Modalità di presentazione della domanda di accesso)

1. La richiesta di accesso informale scritta o formale, corredata da documento di riconoscimento, è presentata dal richiedente con strumenti telematici o informatici o consegnata personalmente o da suo incaricato, nonché a mezzo di posta tradizionale. La richiesta deve essere acquisita al protocollo informatico regionale.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata alla struttura competente in materia di diritto di accesso ovvero alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. La richiesta informale per via informatica può essere presentata con la trasmissione di una semplice e-mail cui va allegato il documento riprodotto per immagine su supporto informatico, oltre all’indicazione dell’indirizzo e-mail cui inviare la risposta.

4. La richiesta formale per via informatica deve essere presentata tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione o tramite sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e secondo quanto previsto dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel sito istituzionale, può prevedere ulteriori modalità di presentazione delle richieste di accesso ai sensi dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005.

6. Coloro i quali inoltrano richiesta di accesso in rappresentanza di persone giuridiche, nonché i tutori o i curatori delle persone fisiche devono attestare tale qualità.

7. Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta. In tal caso, il termine del procedimento di cui all’articolo 11 ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

8. In caso di istanza erroneamente presentata all’amministrazione regionale la stessa è trasmessa immediatamente all’amministrazione competente se questa risulta facilmente individuabile, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.

9. In caso di istanza erroneamente pervenuta ad una struttura regionale diversa da quella competente per materia, la stessa deve trasmetterla, informandone contestualmente il richiedente, alla struttura regionale competente entro tre giorni dal ricevimento della domanda stessa.

 

     Art. 9. (Esibizione dei documenti amministrativi)

1. L’esibizione dei documenti amministrativi si esercita mediante consultazione degli stessi da parte del richiedente o da persona da lui incaricata.

2. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

3. I documenti sui quali è ammesso l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono stati dati in visione o essere alterati in qualsiasi modo.

 

     Art. 10. (Rilascio copia di documento amministrativo)

1. Il rilascio su supporto informatico o di copia cartacea di documento amministrativo è subordinato al rimborso del costo di riproduzione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicare nel sito istituzionale.

2. Il rilascio e la trasmissione di copie ad altre pubbliche amministrazioni non è subordinato ad alcuna forma di pagamento e avviene esclusivamente mediante trasmissione informatica.

 

     Art. 11. (Conclusione del procedimento di accesso)

1. Ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 8/2011, il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e/o alla integrazione.

 

TITOLO III

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

 

     Art. 12. (Differimento dell’accesso)

1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre, entro dieci giorni dalla richiesta di accesso, il differimento motivato dello stesso, indicandone la durata, al fine di salvaguardare specifiche esigenze della Regione riferite al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

 

     Art. 13. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono esclusi dall’accesso:

a) i documenti la cui divulgazione può comportare un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi concernenti la sicurezza, il corretto svolgimento delle relazioni tra la Regione e le istituzioni dell’Unione europea, delle organizzazioni internazionali o di altri paesi;

b) gli atti preparatori nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

c) i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;

d) i documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali o commerciali di cui sono in concreto titolari e se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale nei termini previsti dall’articolo 60 del d.lgs. 196/2003;

e) i procedimenti di selezione che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

f) i documenti riguardanti l’attività in corso di contrattazione collettiva e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

2. Nei casi di cui al comma 1 deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

3. Non sono ammissibili richieste di accesso palesemente preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione regionale, né presentate al solo scopo emulativo e per mera curiosità.

4. Ai sensi dell’articolo 24, comma 7 della l. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del d.lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

 

     Art. 14. (Diniego dell’accesso)

1. Il diniego all’accesso, debitamente motivato e comunicato per iscritto, è disposto nelle ipotesi di cui all’articolo 13.

2. L’accesso non può essere negato quando è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

 

TITOLO IV

FORME DI TUTELA PER I RICHIEDENTI L’ACCESSO

 

     Art. 15. (Tutela del diritto di accesso)

1. Il richiedente qualora gli sia negato, espressamente o in modo tacito, l’accesso o lo stesso sia differito, può presentare apposito ricorso amministrativo a tutela del diritto di accesso e del diritto di informazione in conformità all’articolo 25, comma 4 della l. 241/1990.

2. Il richiedente può, comunque, presentare ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. (Abrogazione di norme)

1. Il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7 (Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogato.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2012.

 

 

ALLEGATO A

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a

……………………………………… (…..) il…………….………….. e residente a

……………………………………… (……….) in …………………………………….……

recapito telefonico …………………….… indirizzo mail ………………..………………

documento di riconoscimento …………………………………………………. rilasciato

da ……………………………….. in qualità di (interessato/delegato/rappresentante

legale) ……………………… per i seguenti motivi ………………………………….....

CHIEDE

di esercitare il diritto di accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., del

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 con riferimento al

seguente documento ………………………………………..…….……………………….

mediante sua esibizione;

mediante estrazione di copie fotostatiche delle seguenti parti del documento

………………………………………………..;

mediante estrazione di copie digitali.

Luogo e data Firma

…………………………… ……………………………

(Se l’istanza non è presentata a mano dall’incaricato, occorre allegare una copia fotostatica

del documento di riconoscimento)

Informativa privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e

che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che:

il trattamento è indispensabile, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.

Il titolare del trattamento è la Presidente della Giunta regionale ed il responsabile del trattamento è il

Dirigente del Servizio …………….……

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto…………………………….…… acconsente al

trattamento dei dati personali che lo riguardano

Luogo e data Firma

…………………………… …….…………………………