§ 5.4.215 - L.R. 5 giugno 2012, n. 24.
Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. - Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/06/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile
Art. 3.  Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile
Art. 4.  Adempimenti delle province
Art. 5.  Poteri sostitutivi
Art. 6.  Comitato istituzionale
Art. 7.  Cabina tecnica di regia
Art. 8.  Disposizioni transitorie
Art. 9.  Disposizioni finali
Art. 10.  Relazione al Consiglio regionale
Art. 11.  Stato di emergenza idrica e idropotabile per l’anno 2012
Art. 12.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/2011
Art. 13.  Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 5.4.215 - L.R. 5 giugno 2012, n. 24.

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. - Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

(B.U. 15 giugno 2012, n. 29)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 “Disciplina degli accordi di programma”);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 maggio 2012;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;

Considerato quanto segue:

1. È necessario disporre di uno strumento che, per modalità attuative e specificità di obiettivi, sia idoneo a fronteggiare le crisi idriche e idropotabili che, in maniera ricorrente, si verificano nel territorio regionale, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici che hanno determinato una progressiva riduzione delle risorse idriche complessive;

2. È necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei consumi e di distribuzione sostenibile delle risorse idriche, anche in attuazione dei piani all’uopo previsti, che le determinazioni dettate dall’emergenza siano approntate in maniera unitaria attraverso la predisposizione di un piano straordinario di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, garantendo la contestuale e globale verifica di tutti gli aspetti inerenti la corretta gestione della risorsa idrica, anche alla luce degli interessi coinvolti;

3. È opportuno dettare una disciplina regolatrice idonea a superare le contingenze che possono verificarsi negli anni, definendo gli adempimenti da attuare a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla crisi idrica e idropotabile;

4. È necessario integrare il contenuto del piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, rafforzandone gli aspetti connessi alle ricorrenti emergenze, anche quale strumento primario per la programmazione e regolazione delle risorse idriche;

5. È conseguentemente necessario prevedere un raccordo fra il piano operativo di emergenza di cui alla l.r. 69/2011 e gli obiettivi e le misure del rinnovato piano provinciale di cui al precedente punto 4;

6. È necessario assicurare la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal piano straordinario, nei tempi ivi previsti, prevedendo la possibilità di ricorrere a poteri sostitutivi mediante:

a) l’attivazione dei poteri già previsti dall’articolo 152 del d.lgs 152/2006 e dall’articolo 23 della l.r. 69/2011, ove la mancata realizzazione degli interventi, misure e azioni previste dal piano straordinario derivi dall’inadempienza del gestore e dalla successiva inerzia dell’autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011;

b) l’estensione delle procedure di cui alla l.r. 35/2011, in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario;

c) l’applicazione delle disposizioni della l.r. 53/2001 anche in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi non strutturali nonché degli ulteriori adempimenti e misure previsti nel piano straordinario;

7. È necessario altresì prevedere l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani di cui al punto 4 e del conseguente adeguamento del piano di cui al punto 5, entro i termini perentori stabiliti dalla presente legge, facendo applicazione delle disposizioni della l.r. 88/1998;

8. È necessario dettare una disciplina transitoria da applicare in attesa dell’adozione, da parte delle province, dei piani provinciali per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998;

Approva la presente legge

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge:

a) disciplina le procedure e gli strumenti per fronteggiare le situazioni di carenza idrica e idropotabile che, compromettendo significativamente l’ordinaria disponibilità della risorsa idrica per la popolazione e le attività produttive, possono comportare rischi alla salute pubblica e dei singoli e al sistema produttivo regionale;

b) detta disposizioni, finalizzate ad una più celere attuazione degli interventi e delle misure contenuti nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), non comprese nelle situazioni di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La presente legge detta, inoltre, disposizioni finalizzate ad assicurare:

a) una più efficace prevenzione delle situazioni di carenza idrica e idropotabile attraverso la specificazione dei contenuti del piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), al fine di razionalizzare e contenere l’uso delle risorsa idrica, anche in previsione di situazioni di crisi;

b) il raccordo fra il piano operativo di emergenza, di cui all’articolo 20 della l.r. 69/2011, con gli obiettivi e le misure del piano provinciale di cui alla lettera a) del presente comma.

 

Capo II

Dichiarazione e gestione dello stato di emergenza per criticità idrica e idropotabile

 

     Art. 2. Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile

1. Il Presidente della Giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza idrica e idropotabile, in tutto o parte del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

2. Il decreto di cui al comma 1, indica la durata presunta dello stato di emergenza idrica e idropotabile durante la quale si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. È fatta salva la possibilità di proroga dello stato di emergenza, ove ne perdurino i presupposti.

3. In caso di superamento dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la cessazione con proprio decreto, anche per parti del territorio regionale.

4. Ove in relazione alla gravità dell’emergenza idrica e idropotabile sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), le disposizioni del presente capo si applicano per le parti compatibili con le disposizioni adottate ai sensi dello stesso articolo 5 della l. 225/1992.

 

     Art. 3. Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile

1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale approva con decreto, anche per stralci, il piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica ed idropotabile, di seguito denominato “piano straordinario”, sentito il comitato istituzionale di cui all’articolo 6.

2. Il piano straordinario è elaborato dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all’articolo 7 e, in relazione alla specificità della situazione di crisi idrica e idropotabile in atto:

a) individua, sulla base del piano operativo di emergenza di cui all’articolo 20 della l.r. 69/2011, gli interventi strutturali, le misure e le azioni da attuare definendone le relative priorità;

b) individua, sulla base dei piani provinciali di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, le misure di contenimento del prelievo dai corpi idrici, da attuare mediante provvedimenti di limitazione dei prelievi in essere e l’eventuale sospensione del rilascio di nuove concessioni per uso diverso dall’idropotabile;

c) definisce le modalità per assicurare il rafforzamento dei controlli finalizzati al rispetto delle misure e delle iniziative previste;

d) individua le iniziative per promuovere la limitazione dei consumi attraverso idonee campagne informative;

e) fornisce indicazioni per promuovere la massima omogeneità nell’esercizio, da parte dei sindaci, del potere di ordinanza di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

f) individua eventuali ulteriori misure ed interventi strutturali, con particolare riferimento a quelli finalizzati a realizzare nuove opere per l’accumulo e la distribuzione delle risorse idriche, indicandone la relativa copertura finanziaria;

g) definisce i cronoprogrammi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi strutturali, nonché la tempistica per l’attuazione delle altre misure e iniziative previste nel piano straordinario medesimo, stabilendo le procedure per il monitoraggio.

3. L’approvazione del piano straordinario, anche per stralci, è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

 

Capo III

Disposizioni per l’attuazione del piano straordinario

 

     Art. 4. Adempimenti delle province

1. In attuazione del piano straordinario le province procedono, secondo le modalità ivi indicate:

a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario è subordinato al rilascio di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio dei prelievi stessi, rilasciato secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;

b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 dello stesso decreto legislativo;

c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque, assicurando dopo il consumo umano e zootecnico, la priorità dell’uso agricolo, ivi compresa l’attività di acquacoltura;

d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

 

     Art. 5. Poteri sostitutivi

1. Nel caso in cui si debba provvedere all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario, i soggetti competenti vi provvedono mediante determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. I termini previsti dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), per la convocazione e la conclusione delle conferenze di servizi sono ridotti alla metà, approssimando per eccesso nel caso in cui il termine dimezzato sia espresso da un numero dispari.

2. L’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli interventi del piano straordinario di competenza dell’autorità idrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 4, della l.r. 69/2011.

3. Gli interventi strutturali previsti nel piano straordinario hanno valenza strategica regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 “ Disciplina degli accordi di programma”) e, ai fini della loro realizzazione, si applicano le disposizioni del capo II, sezione II e III della medesima legge.

4. Ove i soggetti competenti non provvedano a dare attuazione agli interventi non strutturali, alle misure e agli adempimenti previsti nel piano straordinario entro i termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. Qualora gli interventi, le misure e le azioni previste dal piano straordinario non vengano realizzate a causa di inadempienze dei soggetti gestori, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 della l.r. 69/2011. L’autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011, di seguito denominata “autorità idrica”, procede alla diffida, prevista dallo stesso articolo 23, comma 3, della l.r. 69/2011, entro dieci giorni dalla rilevazione del mancato rispetto dei tempi previsti nel piano straordinario, assegnando un termine per l’adempimento non superiore a venti giorni.

6. Ove l’autorità idrica non proceda in conformità a quanto previsto dal comma 5, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26, comma 2, della l.r. 69/2011.

 

     Art. 6. Comitato istituzionale

1. Al fine di assicurare il necessario confronto, di livello politico istituzionale, nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento per fronteggiare le situazioni di crisi idrica e idropotabile, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un comitato istituzionale composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall’assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dagli altri assessori regionali competenti;

c) dai presidenti delle province, o loro delegati;

d) dal direttore generale dell’autorità idrica toscana;

e) dal presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell’intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane “EAUT”);

f) da un sindaco in rappresentanza dei comuni dell’area per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro dieci giorni dall’adozione del decreto di cui all’articolo 2.

2. Alle sedute del comitato istituzionale partecipano i segretari generali delle autorità di bacino competenti.

3. Per la partecipazione al comitato istituzionale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

 

     Art. 7. Cabina tecnica di regia

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale si avvale del supporto di una cabina tecnica di regia.

2. La cabina tecnica di regia fornisce alle strutture regionali competenti supporto per la redazione del piano straordinario di cui all’articolo 3 e cura il monitoraggio dell’andamento dello stato di crisi idrica e idropotabile.

3. La cabina tecnica di regia è composta dai responsabili delle strutture tecniche della Regione, dell’autorità idrica, dell’EAUT, delle province, delle autorità di bacino, delle aziende sanitarie locali e dal responsabile della struttura tecnica del comune il cui sindaco è componente del comitato istituzionale.

4. La Giunta regionale, su indicazione degli enti di cui al comma 3, definisce la composizione e le modalità di funzionamento della cabina tecnica di regia.

5. Per la partecipazione alla cabina tecnica di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell’approvazione del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, l’inserimento di nuovi approvvigionamenti nel piano straordinario è condizionato alla previa verifica della non compromissione delle fonti di approvvigionamento legittimamente in esercizio al momento della dichiarazione di emergenza; tale verifica è effettuata con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all’articolo 7.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

1. Le province adottano il piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998 entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’autorità idrica adegua il piano operativo di emergenza di cui all’articolo 20 della l.r. 69/2011 alle prescrizioni del piano provinciale di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di approvazione del suddetto piano provinciale.

3. Scaduti inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

 

     Art. 10. Relazione al Consiglio regionale

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione sullo stato d’attuazione degli interventi previsti nel piano straordinario.

 

     Art. 11. Stato di emergenza idrica e idropotabile per l’anno 2012

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli interventi e misure disposte per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza idrica e idropotabile in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, ove esistente.”

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“3. L’autorità idrica, a seguito dell’insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l’immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l’area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l’autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all’adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, è inserito il seguente:

“1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) un quadro conoscitivo costituito:

1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali;

2) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico effettuato ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 12 bis;

3) dall’individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all’articolo 19 della l.r. 69/2011;

4) dalla localizzazione delle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali;

5) dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;

6) dall’individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l’estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal piano di tutela delle acque.

b) il riparto della risorsa disponibile nei vari usi, nel rispetto e secondo le priorità di cui all’articolo 167 del d.lgs 152/2006;

c) il programma di revisione delle concessioni in essere dimensionato sulla base dei fabbisogni dell’utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il piano di cui al comma 1, contiene, altresì, le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo. Il piano prevede che i provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici tengano conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque.”.

 

Capo VII

Entrata in vigore

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.