Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 06/06/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 64/2011 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 64/2011 |
§ 4.1.295 - L.R. 6 giugno 2012, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 - (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).
(B.U. 15 giugno 2012, n. 29)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La semplificazione amministrativa è un fattore fondamentale per la competitività e la crescita economica delle imprese e si realizza anche attraverso gli strumenti dell’amministrazione elettronica;
2. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria è totalmente di competenza del servizio fitosanitario regionale che deve verificare la completezza della documentazione allegata alla richiesta, accertare i requisiti previsti dalla norma nazionale e impartire le eventuali prescrizioni tecniche in ambito fitosanitario in funzione della categoria di appartenenza del soggetto richiedente;
3. Il procedimento amministrativo è, quindi, di stretta competenza regionale e l’unico soggetto coinvolto è il servizio fitosanitario regionale;
4. Il servizio fitosanitario nazionale, in accordo con i servizi fitosanitari regionali, ha avviato la riorganizzazione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) relativamente all’immissione dati, autorizzazioni, certificazioni all’import e all’export, quale unico strumento informativo nazionale di gestione della banca dati del servizio fitosanitario nazionale;
5. Attraverso il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla
6. La stessa
15.6.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
cola). L’ARTEA, inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa
7. Si ritiene, pertanto, al fine di semplificare il procedimento amministrativo in oggetto, di attivare anche i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria mediante il sistema informativo dell’ARTEA ai sensi dell’articolo 11, comma 3 bis, della
8. Tale scelta garantisce una migliore gestione degli adempimenti per l’operatore e la razionalizzazione dei dati ormai già informatizzati;
9. Per sopperire ad un mero errore materiale, si aggiunge il comma 3 bis nell’articolo 9 della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della
“3 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.