Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 07/05/2012 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.3.95 - L.R. 7 maggio 2012, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.
(B.U. 9 maggio 2012, n. 22)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il
2. Il termine stabilito per il regime transitorio dall’articolo 7, comma 7, del
3. Al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi è prevista l’immediata entrata in vigore della legge.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della
“1 bis. La Regione con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, attua gli obiettivi individuati al comma 1.”.
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 18 ter della
1. L’articolo 18 ter della
Art. 3. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della
“5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del
b) per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 4, commi 3 e 4, del
c) per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.