Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 07/05/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 8/2012 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 2.1.291 - L.R. 7 maggio 2012, n. 17.
Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8.
(B.U. 9 maggio 2012, n. 22)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 7, comma 1, della
2. Tale termine, così stabilito, non consente a numerosi comuni, che sono interessati dal rinnovo dei propri consigli comunali nelle imminenti elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, di rispettare quanto previsto dalla disciplina sopracitata;
3. Appare opportuno differire il termine nei confronti dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, al fine di permettere agli stessi di formulare compiutamente le proposte di piano in tempi utili;
4. È necessario prevedere l’immediata entrata in vigore della legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il termine di cui al comma 1, è di sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.