Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 24/04/2012 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 9, 12, 15 e 82 della l.r. 33/2009) |
§ 2.1.348 - L.R. 24 aprile 2012, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(B.U. 27 aprile 2012, n. 17, suppl.)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 9, 12, 15 e 82 della
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole: 'è rilasciata dall'ASL' sono inserite le seguenti: ', che dispone anche le eventuali variazioni, ivi comprese quelle determinate dal trasferimento dell'autorizzazione in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico';
b) al comma 5 dell'articolo 9 dopo le parole: 'variazioni dell'accreditamento' sono inserite le seguenti: ', ivi comprese quelle determinate dal trasferimento dell'accreditamento in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico';
c) al comma 9 dell'articolo 9 dopo le parole: 'di cui all'articolo 8-quinquies del
d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: 'Per l'inserimento in tale elenco occorre essere in possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. I direttori generali nominati sono tenuti a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al
e) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 le parole: 'Ai fini della nomina a direttore sanitario' fino alle parole: 'medesimo
f) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: 'Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle aziende sanitarie pubbliche. I direttori amministrativi, sanitari e sociali sono tenuti a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato o l'attestato di cui all'articolo 12, comma 7, in corso di validità.';
g) il comma 3 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:
'3. La commissione ispettiva per l'esercizio della vigilanza, nominata dall'ASL competente per territorio, opera in autonomia, in base a criteri regolamentari stabiliti dalla direzione generale competente in materia di sanità della Giunta regionale, ed è costituita:
a) dal farmacista dirigente responsabile dell'ufficio farmaceutico dell'ASL, che la presiede;
b) da un farmacista scelto fra una terna designata dall'ordine provinciale dei farmacisti, costituita da titolari o direttori di farmacie non operanti nel distretto dell'ASL in cui è ubicata la farmacia da sottoporre ad ispezione;
c) da un funzionario del ruolo amministrativo dell'ASL, di categoria non inferiore alla D, che svolge anche le funzioni di segretario.'.