§ 15.3.177 - D.M. 11 novembre 2011, n. 236.
Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:11/11/2011
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Clienti professionali pubblici
Art. 3.  Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento


§ 15.3.177 - D.M. 11 novembre 2011, n. 236.

Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(G.U. 7 marzo 2012, n. 56)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto in particolare l'articolo 6, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonchè i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;

     Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

     Visto in particolare l'allegato 3 della citata delibera che stabilisce i requisiti per l'individuazione dei clienti professionali privati;

     Visto l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in tema di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;

     Sentita la Banca d'Italia;

     Sentita la Consob;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;

     Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2011;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di investimento, accessori o di gestione collettiva;

     b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;

     c) «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai sensi del successivo articolo 2;

     d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.

 

     Art. 2. Clienti professionali pubblici

     1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

     a) il Governo della Repubblica;

     b) la Banca d'Italia.

     2. L'intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. L'intermediario inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

     3. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello più elevato di protezione.

     4. Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

 

     Art. 3. Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento

     1. Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

     a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;

     b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;

     c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

     2. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

     3. I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

     a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;

     b) alla comunicazione di cui alla lettera a) è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;

     c) l'intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

     d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

     4. Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, l'intermediario adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1. L'intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che l'intermediario ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

     5. I soggetti di cui al comma 1 informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, l'intermediario adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 112