Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 08/03/2012 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 5) |
Art. 2. (Sostituzione dell’art. 6) |
Art. 3. (Integrazione all’art. 8) |
§ 5.2.69 - R.R. 8 marzo 2012, n. 3.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).
(B.U. 14 marzo 2012, n. 11)
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 5)
1. L’articolo 5 del
“Art. 5
(Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni)
1. La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni di cui all’articolo 3 è dovuta dalla persona non autosufficiente destinataria delle prestazioni medesime.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 è definita in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo soggetto non autosufficiente, estratto dall’ISEE del nucleo familiare di cui al
3. Per gli interventi a carattere residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) la compartecipazione al costo delle prestazioni tiene conto inoltre:
a) dell’indennità di accompagnamento di cui alla
b) dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6 della
c) della pensione di inabilità per persone riconosciute cieche assolute di cui alla
d) dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL nei casi di invalidità permanente di cui all’Allegato 3 al
4. Nel calcolo dell’ISEE effettuato al fine di definire la compartecipazione prevista per i servizi residenziali di cui al comma 3 rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della
5. La Giunta regionale definisce le modalità per il calcolo dell’ISEE di cui al comma 2 e predispone la relativa modulistica.”.
Art. 2. (Sostituzione dell’art. 6)
1. L’articolo 6 del
“Art. 6
(Compartecipazione al costo delle prestazioni)
1. La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni per interventi a carattere domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all’articolo 5, comma 2:
1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;
2) da 4.801,00 euro a 7.500,00 euro, dieci per cento;
3) da 7.501,00 euro a 13.000,00 euro, venti per cento;
4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, quaranta per cento;
5) da 19.001,00 euro a 24.000,00 euro, sessanta per cento;
6) da 24.001,00 euro in poi, cento per cento.
2. La compartecipazione al costo della quota sociale degli interventi a carattere semiresidenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all’articolo 5, comma 2:
1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;
2) da 4.801,00 euro a 8.000,00 euro, venti per cento;
3) da 8.001,00 euro a 13.000,00 euro, quaranta per cento;
4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, sessanta per cento;
5) da 19.001,00 euro in poi, cento per cento.
3. La compartecipazione al costo della quota sociale per gli interventi a carattere residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) è determinata dalla somma risultante dalle eventuali provvidenze di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d) percepite dalla persona non autosufficiente; qualora il costo della quota sociale sia superiore alle provvidenze percepite si tiene conto del reddito risultante dall’ISEE di cui all’articolo 5, comma 2 e delle eventuali contribuzioni facoltative di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e).
4. Alla persona non autosufficiente inserita nella struttura residenziale, per le esigenze personali è garantita:
1) una quota non superiore a euro 200,00 mensili, se ultra sessantacinquenne;
2) una quota non inferiore a euro 200,00 mensili, se giovane/adulta di età inferiore a sessantacinque anni.
5. La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliare di cui ai commi 1 e 2 si riduce del venti per cento, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della
6. La compartecipazione per i servizi semiresidenziali, domiciliare e residenziale definita secondo i criteri previsti ai commi 1, 2 e 3, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della
7. La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliari di cui ai commi 1 e 2 si riduce del dieci per cento se il servizio è rivolto a persona non autosufficiente che ha, nel proprio nucleo familiare, una persona a carico. Ai fini della definizione di persona a carico si devono considerare tutti i componenti che risultano anagraficamente nel nucleo familiare della persona non autosufficiente.
8. Per i criteri di compartecipazione previsti per i servizi residenziali di cui al comma 3 viene stabilito un sistema di gradualità temporale per l’anno 2012 prevedendo una riduzione alla quota di compartecipazione del venti per cento.
9. La Giunta regionale definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).
10. La Giunta regionale approva un manuale operativo per facilitare e garantire uniformità di erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.”.
Art. 3. (Integrazione all’art. 8)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del
“1 bis. Al fine di valutare gli esiti dell’applicazione degli articoli 5 e 6, la Giunta regionale effettua una verifica entro il 30 settembre 2012 e una entro il 30 giugno 2013.”.