Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 28/11/2011 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011 |
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2010 |
Art. 5. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 66/2010 |
Art. 6. Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 66/2010 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 6.1.310 - L.R. 28 novembre 2011, n. 62.
Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013. Terza variazione.
(B.U. 30 novembre 2011, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14 e 22 della
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso,
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con la previsione di maggiori entrate tributarie derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi e attingimento dai fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;
3. Risulta necessario disporre l’entrata in vigore urgente della presente legge per consentire una rapida attivazione degli interventi in essa previsti;
Approva la presente legge
Capo I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata, nell’allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa ed allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
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Entrata |
Spesa |
|
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|
Residui |
|
|
Incremento |
0,00 |
0,00 |
Diminuzione |
0,00 |
0,00 |
Saldo |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Competenza |
|
|
Incremento |
30.000.000,00 |
79.808.908,58 |
Diminuzione |
0,00 |
49.808.908,58 |
Saldo |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|
|
|
Cassa |
|
|
Incremento |
30.000.000,00 |
79.808.908,58 |
Diminuzione |
0,00 |
49.808.908,58 |
Saldo |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato 1B).
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013
1. Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1C) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Entrata e allegato 1D) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Spesa.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
|
Entrata |
Spesa |
|
|
|
ESERCIZIO 2011 |
|
|
Incremento |
30.000.000,00 |
79.808.908,58 |
Diminuzione |
0,00 |
49.808.908,58 |
Saldo |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
ESERCIZIO 2012 |
|
|
Incremento |
15.547.611,00 |
20.078.372,51 |
Diminuzione |
0,00 |
4.530.761,51 |
Saldo |
15.547.611,00 |
15.547.611,00 |
ESERCIZIO 2013 |
|
|
Incremento |
9.590.000,00 |
13.370.000,00 |
Diminuzione |
0,00 |
3.780.000,00 |
Saldo |
9.590.000,00 |
9.590.000,00 |
Capo II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013)
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Disavanzo dell’esercizio 2011
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 2.148.037.588,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2010.
2. Nell’esercizio 2011 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 2.148.037.588,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 5. Integrazione dell’allegato A.4 alla
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013, recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla
Art. 6. Sostituzione dell’allegato 2 della
1. L’allegato 2 della
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATI
(Omissis)