§ 6.1.308 - L.R. 15 novembre 2011, n. 58.
Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:15/11/2011
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 2.  Determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 e destinazione del gettito
Art. 3.  Disciplina dell’imposta
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 6.1.308 - L.R. 15 novembre 2011, n. 58. [1]

Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 119 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni);

 

Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.

398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione);

 

Visti i commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile), inseriti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

 

Considerato quanto segue:

1. La grave situazione verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella Provincia di Massa Carrara e, in particolare, in Lunigiana, impone l’adozione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza in corso e a consentire il relativo superamento;

2. L’articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, prevede che le risorse finanziarie, necessarie a fronteggiare gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano messe a disposizione dalla Regione che vi provvede con le risorse di bilancio o tramite interventi fiscali;

3. L’articolo 5, comma 5-quinquies, della l. 225/1992, consente l’attivazione del fondo nazionale di protezione civile solo in caso di insufficienza delle risorse regionali di cui al precedente punto 2;

4. Le risorse allocate nel bilancio 2011 per le finalità di protezione civile sono già state completamente attivate e non vi sono residue disponibilità;

5. Si rende pertanto necessario realizzare una manovra fiscale per l’anno 2012, specificamente destinata a fronteggiare le esigenze causate dall’emergenza, che consentirà l’attivazione delle risorse statali;

6. Per la caratteristica eccezionale, non strutturale e non continuativa, dell’intervento si è ritenuto di non operare con misure di fiscalità generale, ma di attivare, per l’anno 2012, la specifica misura di incremento dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dal citato articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, e già utilizzata a tal fine da altre regioni;

7. Al fine di consentire l’attivazione di tale misura tributaria si è resa necessaria l’istituzione dell’imposta che la Regione Toscana non aveva fino ad oggi istituito. La determinazione dell’aliquota, specificamente destinata alle finalità di protezione civile, è da considerarsi straordinaria e lascia impregiudicata la possibilità di rideterminare l’imposta per finalità di carattere generale ai sensi del d.lgs. 398/1990.

 

Art. 1. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

 

     Art. 2. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 e destinazione del gettito

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la misura dell’imposta è determinata, per l’anno 2012, in euro 0,05 per litro di benzina.

2. La misura di cui al comma 1, è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite massimo stabilito dal d.lgs. 398/1990.

3. Il gettito dell’imposta di cui al comma 2, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale per i quali è intervenuta, in data 28 ottobre 2011, la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, ai sensi della l. 225/1992

 

     Art. 3. Disciplina dell’imposta

1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

2. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 75 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

4. L’Agenzia delle Dogane effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel d.m. finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

5. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

5 bis. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Toscana una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

a) ragione sociale, partita iva o codice fiscale e sede del soggetto obbligato al pagamento;

b) qualità del soggetto (concessionario, titolare dell’autorizzazione o società petrolifera);

c) codice ditta;

d) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario o il titolare dell’autorizzazione e la società petrolifera unica fornitrice [2].

5 ter. La comunicazione di cui al comma 5 bis, deve essere presentata dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento e nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un’unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto la comunicazione di cui sopra è presentata dalla società petrolifera. Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 30 aprile 2012 [3].

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate di cui all’articolo 2, sono stimate per l’anno 2012 in euro 55 milioni.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi, volti a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 2, è apportata al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012, la seguente variazione per sola competenza:

In aumento

UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, per euro 55.000.000,00

In aumento

UPB di uscita 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 55.000.000,00.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma inserito dall'art. 149 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[3] Comma inserito dall'art. 149 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.