§ 4.1.294 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 2.
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/01/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2011
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.1.294 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 2.

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

(B.U. 1 febbraio 2012, n. 4)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011, sono emerse difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto dall’articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011, conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine sopracitato al 15 marzo 2012;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “1° gennaio – 31 gennaio 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio – 15 marzo 2012”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.