Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 27/01/2012 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 32/2002 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 32/2002 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 3.3.92 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.
(B.U. 1 febbraio 2012, n. 4)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l’uso distorto;
2. La materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50;
3. È necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;
4. Al fine di assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese;
5. Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili;
6. La Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”, approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835;
7. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l’immediata entrata in vigore della legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;
b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;
d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all’articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del
4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 17 ter nella
1. Dopo l’articolo 17 bis della
“Art. 17 ter. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università;
e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 32, comma 4 bis.
5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
7. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all’articolo 17 bis, comma 2, lettere b) e c), e fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della
9. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione.
10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
11. Le province, attraverso i centri per l’impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all’articolo 32.
12. In caso di mancato rispetto della convenzione e dell’allegato progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 17 quater nella
1. Dopo l’articolo 17 ter della
“Art. 17 quater. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’articolo 17 bis, comma 3, lettera a), è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 17 quater della
“Art. 17 quinquies. Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari
1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 17 bis a 17 quater.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 17 sexies nella
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della
“Art. 17 sexies. Agevolazioni per i tirocini
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della
“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della
“4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla
f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
g) le modalità di informazione e controllo di cui all’articolo 17 ter, comma 11.”.
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7.
3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell’attivazione dei medesimi.
4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.