Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 29/12/2011 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 118/2011 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro [...] |
Art. 2. (Bilancio annuale e pluriennale) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.162 - L.R. 29 dicembre 2011, n. 26.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico
(B.U. 30 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)
Art. 1. (Sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del
2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla
3. In applicazione dell'art.10, comma 1, del
4. Con provvedimento della Giunta Regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del d.lgs 118/2011.
Art. 2. (Bilancio annuale e pluriennale)
1. Sono previste entrate di competenza e di cassa, in base ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e secondo le leggi in vigore, per l'esercizio finanziario 2012 rispettivamente per euro 37.803.398.525,01 e per euro 56.214.382.335,50 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
2. Sono autorizzati gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore, in base ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e secondo le norme contenute nei commi seguenti, per l'esercizio finanziario 2012 rispettivamente per euro 37.803.398.525,01 e per euro 56.214.382.335,50 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.
3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della
4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della
5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale programmatico 2012-2014 allegato alla presente legge.
6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della
7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dell'articolo 38 della
a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2011, pari a euro 2.650.000.000,00;
b) disavanzo dell'esercizio 2012 determinato in euro 705.418.596,44.8. Tali indebitamenti saranno contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32 della
9. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 7 e 8 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7 potranno decorrere dal 1° dicembre 2012 per quanto riguarda la lettera a) 'saldo negativo presunto dell'esercizio 2011'. L'onere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al presente comma è posto a carico dell'UPB 4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 4.3.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
11. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della
12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione.
13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All'onere valutato in euro 300.000,00 connesso alle attività di cui al comma 14, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 4.2.1.184 'Spese generali'.
16. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 7, 8 e 11, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 40.100.000,00 stanziata all'UPB 4.3.2.200, di cui euro 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario.
19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2012, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2012 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
20. In relazione a quanto disposto dal
a) euro 17.110.719.449,26 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario e per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 19, stanziati alle UPB 2.1.2.87, 2.2.2.256 e 3.1.2.315;
b) euro 320.000.000,00 quali spese programmate per la mobilità passiva del servizio sanitario regionale stanziate alla UPB 2.2.2.256, iscritte distintamente dalle entrate programmate per la mobilità attiva stanziate alla UPB 3.4.10 di entrata;
c) euro 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 18, stanziati all'UPB 4.3.2.200.21. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire le risorse di cui al comma 20 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
22. Tra le UPB 2.1.2.87, 4.3.2.200, 2.2.2.256, 2.2.2.257 e 3.1.2.315, relativamente alle somme del Servizio sanitario, sono autorizzate, per l'esercizio 2012, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della
23. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 20, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della
24. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della
25. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
26. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2012 nell'importo risultante nell'allegato elenco B.
27. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dell'articolo 70-bis della
CAPITOLI |
ECONOMIE DA REISCRIVERE |
1.1.4.183.2296 |
11.471,00 |
1.1.4.183.2381 |
10.252,00 |
Totale |
21.723,00 |
28. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco E sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2012 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della
29. In relazione a quanto disposto all'art. 1, comma 383 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.