§ 4.5.15 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.
Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 pesca e acquacoltura
Data:05/12/2011
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Tipologia di aiuti)
Art. 2.  (Beneficiari degli aiuti)
Art. 3.  (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa)
Art. 4.  (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)
Art. 5.  (Implementazione del Fondo di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2010)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.5.15 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.

Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 23)

 

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER LA PESCA

 

Art. 1. (Tipologia di aiuti)

     1. La Regione concede aiuti straordinari una tantum per le finalità individuate nel decreto ministeriale 23 febbraio 2011 (Contributi a favore degli imprenditori ittici) agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

     2. Gli aiuti di cui al presente Titolo sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

 

     Art. 2. (Beneficiari degli aiuti)

     1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in favore di imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni, e armatori di unità dotate di licenza di pesca e provvisti di una delle seguenti autorizzazioni:

     a) autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto) e successive modificazioni ed integrazioni per la campagna di pesca 2009-2010;

     b) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca del rossetto, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 (Pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria) per la campagna di pesca anno 2009-2010;

     c) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca sperimentale del cicerello per la campagna di pesca anno 2009.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto degli aiuti di cui al presente titolo. Resta fermo, per ogni singola unità produttiva, il rispetto dei limiti previsti dal regolamento CE 875/2007.

     3. Per l’erogazione degli aiuti la Regione può avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della Giunta regionale.

 

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI E DELLE STRUTTURE AGRICOLE DA CALAMITÀ NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI.

 

     Art. 3. (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa)

1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell’agevolazione prevista dal d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.

 

     Art. 4. (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

     1. La Regione concede agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per risarcimento danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché degli oneri derivanti dall’obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono assumere le seguenti forme:

     a) aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali;

     b) aiuti non previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.

     3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti sono concessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle rispettive normative, tenendo conto degli aiuti pubblici già percepiti dal beneficiario per le stesse spese ammissibili.

     4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

     5. La misura dell’aiuto di cui al comma 1 è determinata a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00 per beneficiario.

     6. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al comma 1.

 

TITOLO III

IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL’ANNO 2011) E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA L.R. 1/2010 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

 

     Art. 5. (Implementazione del Fondo di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2010)

     1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è implementato di euro 5.000.000,00.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

     1. (Omissis) [3].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 8. (Norma transitoria) [4]

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 1.

[2] Modifica il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 1.

[3] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 113 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 aprile 2012, n. 19.