Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 pesca e acquacoltura |
Data: | 05/12/2011 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Tipologia di aiuti) |
Art. 2. (Beneficiari degli aiuti) |
Art. 3. (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa) |
Art. 4. (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) |
Art. 5. (Implementazione del Fondo di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2010) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
Art. 10. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.5.15 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.
Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
(B.U. 7 dicembre 2011, n. 23)
TITOLO I
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER LA PESCA
Art. 1. (Tipologia di aiuti)
1. La Regione concede aiuti straordinari una tantum per le finalità individuate nel decreto ministeriale 23 febbraio 2011 (Contributi a favore degli imprenditori ittici) agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal
2. Gli aiuti di cui al presente Titolo sono erogati nel rispetto del
Art. 2. (Beneficiari degli aiuti)
1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in favore di imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all’articolo 3 del
a) autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto) e successive modificazioni ed integrazioni per la campagna di pesca 2009-2010;
b) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca del rossetto, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 (Pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria) per la campagna di pesca anno 2009-2010;
c) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca sperimentale del cicerello per la campagna di pesca anno 2009.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto degli aiuti di cui al presente titolo. Resta fermo, per ogni singola unità produttiva, il rispetto dei limiti previsti dal
3. Per l’erogazione degli aiuti la Regione può avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della Giunta regionale.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI E DELLE STRUTTURE AGRICOLE DA CALAMITÀ NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI.
Art. 3. (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa)
1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all’articolo 11 del
2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al
Art. 4. (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)
1. La Regione concede agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono assumere le seguenti forme:
a) aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) aiuti non previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti sono concessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle rispettive normative, tenendo conto degli aiuti pubblici già percepiti dal beneficiario per le stesse spese ammissibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal
5. La misura dell’aiuto di cui al comma 1 è determinata a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00 per beneficiario.
6. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al comma 1.
TITOLO III
IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL’ANNO 2011) E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA
Art. 5. (Implementazione del Fondo di cui all’articolo 1 della
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 2 della
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
Art. 7. (Modifica all’articolo 113 della
1. (Omissis) [3].
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8. (Norma transitoria) [4]
(Omissis)
Art. 9. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 10. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Modifica il comma 2 dell’art. 2 della
[2] Modifica il comma 3 dell’art. 2 della
[3] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 113 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della