Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 25/10/2011 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione alla rubrica dell'articolo 16) |
Art. 2. (Integrazioni dell'articolo 16) |
§ 2.1.114 - L.R. 25 ottobre 2011, n. 10.
Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).
(B.U. 2 novembre 2011, n. 48)
Art. 1. (Modificazione alla rubrica dell'articolo 16)
1. La rubrica dell’articolo 16 della
Art. 2. (Integrazioni dell'articolo 16)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della
“3 bis. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell’articolazione organizzativa delle direzioni regionali.
3 ter. L’incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11.
3 quater. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis, nell’ambito dell’articolazione organizzativa.”.