Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 13/10/2011 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2011 |
Art. 3. Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2011 |
§ II.2.9 - L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)
(B.U. 21 ottobre 2011, n. 165)
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 4 dell’articolo 4 (Consiglio direttivo) della
“4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:
a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;
c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;
d) il Direttore generale dell’Autorità;
e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni di segretario;
f) il Direttore tecnico dell’Autorità.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 4 della
“6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in particolare:
a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);
c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;
d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla lettera c);
e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.
f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;
g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell’affidamento della gestione;
h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;
j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;
l) nomina il Direttore generale.“.
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 6 dell’articolo 5 (Direttore generale) della
“6. In particolare il Direttore generale:
a) predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;
b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 9;
c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
d) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;
e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;
f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
h) esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della convenzione da parte del gestore;
i) promuove l’adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
j) effettua, con l’ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull’attività del soggetto gestore verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 (Personale) della
“1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all’articolo 35 (Reclutamento del personale) del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della