Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 01/08/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 16) |
Art. 2. (Abrogazione) |
§ 3.2.112 - L.R. 1 agosto 2011, n. 16.
Modifica alla Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti
(B.U. 11 agosto 2011, n. 68)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 16)
1. L'articolo 16 della
"Art. 16 (Centro regionale per la mediazione dei conflitti)
1. Al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime, la Regione, d'intesa con gli enti locali, l'Autorità giudiziaria, il centro per la giustizia minorile e l'ASUR, promuove attività di mediazione penale sia minorile sia tra adulti attraverso il Centro regionale per la mediazione dei conflitti, istituito nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Mediante il centro di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove altresì la mediazione sociale, di comunità e in ambito scolastico.
3. Per lo svolgimento della propria attività il centro si avvale di soggetti iscritti in un apposito elenco regionale.
4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per l'utilizzo dei soggetti iscritti, nonché il compenso a questi spettante per l'attività svolta.
5. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 3, possono, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, essere distaccati presso il centro. In tale caso gli stessi percepiscono, oltre al trattamento economico in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'indennità determinata ai sensi del comma 4.".
Art. 2. (Abrogazione)
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della