§ 8.5.138 - Regolamento 18 giugno 2009, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:18/06/2009
Numero:545


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.5.138 - Regolamento 18 giugno 2009, n. 545.

Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(G.U.U.E. 29 giugno 2009, n. L 167)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La crisi economica e finanziaria mondiale colpisce oggi gravemente l’attività dei vettori aerei. La crisi ha provocato una forte contrazione del traffico aereo durante la stagione invernale di traffico 2008/2009. La stagione estiva di traffico 2009 parimenti risentirà di tale crisi economica.

 

(2) Al fine di garantire che la mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate per la stagione estiva di traffico 2009 non determini per i vettori aerei la perdita dei loro diritti su tali bande orarie, è necessario precisare con chiarezza e senza ambiguità che tale stagione di traffico è colpita dalla crisi economica.

 

(3) È opportuno che la Commissione continui a studiare l’impatto della crisi economica sul settore dei trasporti aerei. Se la situazione economica dovesse continuare a deteriorarsi prima della stagione invernale di traffico 2009/2010, la Commissione potrebbe presentare una proposta volta a prorogare il regime contemplato dal presente regolamento per la stagione invernale di traffico 2010/2011. Tale proposta dovrebbe essere preceduta da una valutazione d’impatto esaustiva che esamini le sue possibili ripercussioni sulla concorrenza e sui consumatori e dovrebbe essere elaborata soltanto nell’ambito di una proposta di revisione generale del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [3], al fine di ovviare alle attuali inefficienze nell’assegnazione delle bande orarie e di garantire l’utilizzo ottimale delle limitate capacità presso gli aeroporti congestionati.

 

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza e in via d’urgenza il regolamento (CEE) n. 95/93. Tale modifica non pregiudica in alcun modo i poteri attribuiti alla Commissione in relazione all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

 

1) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 10 bis

 

Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, per la stagione estiva di traffico 2010, delle serie di bande orarie che erano state loro assegnate all’inizio della stagione estiva di traffico 2009 in conformità del presente regolamento.";

 

2) l’articolo 10 ter è soppresso.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 giugno 2009.

 

[3] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.