§ 8.5.112 - Regolamento 28 marzo 2008, n. 287.
Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:28/03/2008
Numero:287


Sommario
Art. 1. Il periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 è prorogato fino al 28 settembre 2009 per gli aerei di tipo Antonov AN-26 e AN-26B e per gli [...]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 8.5.112 - Regolamento 28 marzo 2008, n. 287.

Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003

(G.U.U.E. 29 marzo 2008, n. L 87)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue:

(1) Agli aeromobili che rientrano nell'ambito dell'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, e che soddisfano le apposite specifiche di aeronavigabilità ivi istituite gli Stati membri devono rilasciare certificati di aeronavigabilità ristretti che consentano loro di proseguire fino al 28 marzo 2008 le attività che gli aeromobili erano autorizzati ad effettuare prima del 28 marzo 2007.

(2) L'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo di un massimo di 18 mesi per aeromobile, purché l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e purché essa ritenga che tale processo possa concludersi

entro il periodo addizionale di validità.

(3) A norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 l'Agenzia ha formulato, il 15 febbraio 2008, una decisione affinché siano soddisfatte le condizioni per la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 per alcuni tipi di aeromobili. Nello stesso giorno l'Agenzia ha comunicato la decisione alla Commissione.

(4) In particolare, nella sua decisione l'Agenzia dichiara di aver ricevuto ed accolto domande di certificazione e/o convalida dei certificati di omologazione rilasciati dalle autorità competenti dell'ex Unione sovietica riguardanti due aeromobili: l'aereo di tipo Antonov AN-26, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'aereo di tipo AN-26B, e l'elicottero di tipo Kamov-32A11BC, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'elicottero di tipo Kamov-32A12.

(5) Nella sua decisione l'Agenzia conclude inoltre di poter ultimare la procedura di certificazione di questi tipi di aerei entro il 28 settembre 2009.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 è prorogato fino al 28 settembre 2009 per gli aerei di tipo Antonov AN-26 e AN-26B e per gli elicotteri di tipo Kamov-32A12 e Kamov-32A11BC.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.