Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 04/07/2006 |
Numero: | 1033 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Requisiti di interoperabilità e di prestazioni |
Art. 4. Norme di sicurezza |
Art. 5. Requisiti aggiuntivi |
Art. 6. Entrata in vigore e applicazione |
§ 8.5.96 - Regolamento 4 luglio 2006, n. 1033.
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Numerosi studi della Commissione e dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea hanno rivelato notevoli discrepanze tra i dati dei piani di volo in possesso dei soggetti interessati alla sicurezza dei voli (in particolare le unità dei servizi del traffico aereo, gli operatori e i piloti). Tali discrepanze possono influire sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema europeo di gestione del traffico aereo. Una maggiore coerenza dei dati dei piani di volo favorirebbe l’operatività senza discontinuità, nuovi concetti di operatività, in particolare nel campo della gestione del flusso del traffico aereo, e una maggiore sicurezza. Occorre quindi prendere misure adeguate per ridurre le discrepanze tra i dati dei piani di volo.
(2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del
(3) Occorre definire chiaramente la sfera d’applicazione territoriale del presente regolamento in relazione al
(4) L’Organizzazione dell’aviazione internazionale civile (di seguito l’«ICAO») ha fissato le procedure per la presentazione, l’approvazione e la distribuzione dei piani di volo che devono essere messe in vigore per essere applicate uniformemente nello spazio aereo del cielo unico europeo. Dette procedure vanno completate con norme che obblighino gli operatori, i piloti, le unità dei servizi di traffico aereo e i diversi originatori dei piani di volo ad assicurarsi che gli elementi principali dei piani di volo in loro possesso rimangano coerenti fino al termine della fase che precede il volo, per i voli in partenza dallo spazio aereo disciplinato dal presente regolamento. Detti elementi principali devono essere chiaramente identificati.
(5) Sotto l’autorità di Eurocontrol è stato creato un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo, fornito mediante il sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (di seguito l’«IFPS»). Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che l’IFPS fornisca le informazioni indispensabili ad assicurare la coerenza degli elementi principali dei piani di volo.
(6) Se l’IFPS non dispone di un piano di volo per i voli che penetrano nello spazio aereo di cui al presente regolamento in provenienza da spazi aerei adiacenti, ciò può portare a rischi simili a quelli causati da discrepanze tra i dati dei piani di volo in possesso delle unità dei servizi di traffico aereo, degli operatori e dei piloti per i voli in partenza dall’interno dello spazio aereo europeo. In tali casi occorre che le unità dei servizi di traffico aereo trasmettano all’IFPS i dati dei piani di volo necessari a prevenire detti rischi.
(7) Al fine di mantenere o di migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, è necessario richiedere agli Stati membri di garantire l’esecuzione, da parte degli interessati, di una valutazione della sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico di cui all’articolo 5 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo allo scopo di garantire la coerenza dei piani di volo, dei piani di volo ripetitivi e dei relativi messaggi di aggiornamento tra gli operatori, i piloti e le unità dei servizi di traffico aereo per mezzo del sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo, sia nel lasso di tempo che precede la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo, per i voli in partenza dall’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento, sia nel lasso di tempo che precede l’entrata in detto spazio aereo.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i voli destinati a operare o che operano nell’ambito del traffico aereo generale secondo le regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo definito dall’articolo 1, paragrafo 3, del
3. Il presente regolamento si applica a ciascuno dei soggetti sotto indicati che sono coinvolti nella presentazione, modifica, approvazione e diffusione dei piani di volo:
a) operatori e agenti operanti a loro nome;
b) piloti e agenti operanti a loro nome;
c) unità dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale che vola secondo le regole del volo strumentale.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
1) «piano di volo»: informazioni specifiche fornite alle unità dei servizi del traffico aereo relativamente ad un volo previsto o ad una sua parte;
2) «fase che precede il volo»: il lasso di tempo intercorrente tra la prima presentazione di un piano di volo e la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo;
3) «piano di volo ripetitivo»: un piano di volo che si riferisce a una serie di voli singoli a frequenza ricorrente e che operano regolarmente con identiche caratteristiche fondamentali, presentato da un operatore alle unità dei servizi di traffico aereo per essere conservato e usato in maniera ripetitiva;
4) «operatore»: la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo;
5) «unità dei servizi di traffico aereo» (unità ATS o STA): l’unità civile o militare responsabile della fornitura dei servizi di traffico aereo;
6) «sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo» o «IFPS»: un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento;
7) «autorizzazione del controllo del traffico aereo» (di seguito «autorizzazione ATC»): l’autorizzazione accordata a un aeromobile di proseguire sulla sua rotta secondo le condizioni stabilite dall'unità di controllo del traffico aereo;
8) «regole del volo strumentale»: le regole del volo strumentale definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;
9) «unità di controllo del traffico aereo» (di seguito «unità ATC»): a seconda dei casi, il centro di controllo di area, l’unità di controllo di avvicinamento o la torre di controllo dell’aerodromo;
10) «elementi principali di un piano di volo»: i seguenti elementi di un piano di volo:
a) identificazione dell’aeromobile;
b) aerodromo di partenza;
c) data stimata di inizio rullaggio;
d) orario stimato di inizio rullaggio;
e) aerodromo di destinazione;
f) rotta escluse le procedure in area terminale;
g) velocità di crociera e livelli di volo richiesti;
h) tipo di aeromobile e categoria di turbolenze di scia;
i) regole di volo e tipo di volo;
j) impianti di bordo dell’aeromobile e relative prestazioni;
11) «originatore»: la persona o l’organizzazione che trasmette all’IFPS piani di volo e i relativi messaggi di aggiornamento, in particolare i piloti, gli operatori e gli agenti che operano a loro nome e le unità ATS;
12) «piano di volo iniziale»: il piano di volo inizialmente presentato dall’originatore, comprese eventuali modifiche inserite ed approvate dai soggetti interessati (pilota, operatore, un’unità ATS o il servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo) durante la fase che precede il volo;
13) «identificazione dell’aeromobile»: il gruppo di lettere, cifre o la combinazione di lettere e cifre che è identica all’indicativo di chiamata dell’aeromobile usato nelle comunicazioni terra-aria (o il suo equivalente in codice) che è usato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo;
14) «data stimata di inizio rullaggio»: la data prevista in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza;
15) «orario stimato di inizio rullaggio»: l’orario previsto in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza;
16) «procedure in area terminale»: le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard su rotte prestabilite (STAR), come definiti nelle Procedure ICAO per i servizi operativi (PANS-OPS, doc. 8168 — volume 1 — quarta edizione — 1993 — incorporante l’emendamento n. 13).
Art. 3. Requisiti di interoperabilità e di prestazioni
1. Le norme ICAO di cui all’allegato del presente regolamento si applicano alla presentazione, all’approvazione e alla diffusione dei piani di volo, per ogni volo che rientri nel campo di applicazione del presente regolamento e a tutte le modifiche di un elemento del piano di volo nella fase che precede il volo in conformità del presente regolamento.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che, quando riceve un piano di volo o le relative modifiche, l’IFPS:
a) ne verifichi la conformità con le convenzioni in materia di formato e di dati;
b) ne verifichi la completezza e, per quanto possibile, l’esattezza;
c) intraprenda le azioni eventualmente necessarie per renderlo accettabile per i servizi del traffico aereo;
d) comunichi all’originatore l’approvazione del piano di volo o le modifiche.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi a tutte le unità ATS coinvolte il piano di volo approvato e le eventuali modifiche approvate, per la fase che precede il volo, degli elementi principali del piano di volo e dei relativi messaggi di aggiornamento.
4. L’originatore, se non è l’operatore o il pilota, si assicura che all’operatore o al pilota che ha presentato il piano di volo vengano comunicate le condizioni di approvazione del piano di volo e tutte le necessarie modifiche di tali condizioni, trasmesse dall’IFPS.
5. L’operatore si assicura che le condizioni di approvazione di un piano di volo e tutte le necessarie modifiche trasmesse dall’IFPS all’originatore siano inserite nel piano operativo di volo e comunicate al pilota.
6. Prima del volo l’operatore si assicura che il contenuto del piano di volo iniziale rispecchi correttamente gli obbiettivi operativi.
7. Nella fase che precede il volo le unità ATC comunicano attraverso l’IFPS qualsiasi necessaria modifica degli elementi principali del piano di volo, riguardanti la rotta o il volo, che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo stesso, in relazione ai piani di volo e ai relativi messaggi di aggiornamento precedentemente ricevuti dall’IFPS.
Nella fase che precede il volo le unità ATC non procedono ad alcun’altra modifica o soppressione del piano di volo, senza coordinamento con l’operatore.
8. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi all’originatore del piano di volo tutte le modifiche necessarie per la fase che precede il volo di cui al paragrafo 7, primo comma.
9. Qualora non abbiano precedentemente trasmesso all’IFPS alcun piano di volo per i voli che penetrano nello spazio aereo di loro competenza, le unità ATS comunicano per mezzo dell’IFPS almeno l’identificazione dell’aeromobile, il tipo di aeromobile, il punto di entrata nello spazio di loro competenza, l’ora e il livello di volo in quel punto, la rotta e l’aerodromo di destinazione per tali voli.
Art. 4. Norme di sicurezza
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica delle attuali procedure per i piani di volo, nella fase che precede il volo di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuove procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
Art. 5. Requisiti aggiuntivi
1. Le unità ATS provvedono affinché il loro personale che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle norme applicabili del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle norme applicabili del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.
3. Le unità ATS sono tenute a:
a) elaborare e conservare manuali operativi che contengano le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale operativo di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b) provvedere affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a una adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c) operative siano conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo:
a) elabori e conservi manuali operativi che contengano le istruzioni e informazioni necessarie per permettere al loro personale operativo di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b) provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a una adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c) provveda affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
5. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l’osservanza del presente regolamento.
Art. 6. Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2009.
ALLEGATO
Norme ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1
1. Capitolo 3, paragrafo 3.3 («Flight Plans») dell’allegato 2 dell’ICAO — «Rules of the Air» (decima edizione — luglio 2005).
2. Capitolo 4, paragrafo 4 («Flight Plan»), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 («Filed flight plan messages and associated update messages») del doc. 4444 delle PANS-ATM dell’ICAO (quattordicesima edizione — 2001).
3. Capitolo 3 («Flight Plans»), e capitolo 14, paragrafo 14.1.4 («Flight information region boundaries estimates») delle Regional Supplementary Procedures (procedure regionali supplementari), doc. 7030/4 — EUR, parte 1, «Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue», (quarta edizione 1987 — che comprende l’emendamento n. 210).