Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 06/07/2006 |
Numero: | 1032 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Requisiti di interoperabilità e di prestazione |
Art. 4. Requisiti in materia di qualità del servizio |
Art. 5. Procedure correlate |
Art. 6. Norme di sicurezza |
Art. 7. Conformità o idoneità all’uso dei componenti |
Art. 8. Verifica dei sistemi |
Art. 9. Conformità |
Art. 10. Disposizioni transitorie |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 8.5.95 - Regolamento 6 luglio 2006, n. 1032.
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) La gestione del traffico aereo richiede meccanismi sicuri ed efficienti per la notifica, il coordinamento e il trasferimento di voli tra gli enti di controllo del traffico aereo. La disponibilità di tali meccanismi nell’ambito della rete europea di gestione del traffico aereo richiede lo scambio automatico di dati di volo tra i sistemi di elaborazione dei dati di volo. L’esame dell’attuale situazione a livello comunitario ha evidenziato che in alcuni Stati membri tali meccanismi non hanno ancora raggiunto un livello soddisfacente e necessitano di ulteriori miglioramenti. È pertanto necessario fissare requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e qualità dei servizi da applicare alle funzioni di scambio dei dati di volo assicurate dai sistemi di elaborazione.
(2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del
(3) La norma Eurocontrol per lo scambio elettronico di dati è stata allegata al
(4) Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
(5) In una dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo, gli Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo.
(6) In base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 22, del
(7) È opportuno che i centri di controllo di area attuino procedure automatizzate per la notifica e il coordinamento iniziale al fine di fornire informazioni di volo coerenti sia agli enti di trasferimento che a quelli riceventi e di contribuire al coordinamento del trasferimento pianificato dei voli. Tali procedure rientravano tra le norme fissate dal
(8) Le informazioni di volo trasmesse durante la procedura di coordinamento iniziale devono essere costantemente aggiornate. È opportuno, pertanto, attuare in modo progressivo procedure automatizzate per consentire la revisione delle informazioni relative ai voli soggetti in precedenza a una procedura di coordinamento iniziale oppure di annullamento del coordinamento quando l’ente accettante non è più interessato dal volo stesso.
(9) Gli enti di controllo del traffico aereo diversi dai centri di controllo d’area potrebbero trarre beneficio dall’attuazione di procedure automatizzate per la notifica, il coordinamento iniziale, la revisione del coordinamento e l’annullamento del coordinamento dei voli. Qualora tali enti di controllo del traffico aereo scelgano di attuare dette procedure automatizzate, l’esigenza di interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (di seguito «EATMN») impone che essi applichino gli stessi requisiti applicabili ai centri di controllo d’area.
(10) È opportuno che il tempestivo scambio di dati di volo tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari sia basato sull’attuazione progressiva di procedure automatizzate. Un primo passo dovrebbe essere l’avvio della trasmissione di dati di volo di base tra questi enti civili e militari, nonché la possibilità di aggiornare tali dati in base alle esigenze.
(11) Sono state individuate procedure automatizzate aggiuntive in grado di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra gli enti di controllo del traffico aereo o tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari. Qualora si scelga di applicare procedure automatizzate aggiuntive, l’esigenza di interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo impone l’applicazione di requisiti armonizzati a tali procedure.
(12) L’attuazione del presente regolamento deve prevedere la possibilità di ulteriori sviluppi per conseguire livelli più elevati di interoperabilità.
(13) Al fine di mantenere o di migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, è necessario richiedere agli Stati membri di garantire l’esecuzione, da parte degli interessati, di una valutazione della sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L’applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l’individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti obbligatori in materia di interoperabilità, prestazioni e qualità dei servizi.
(14) A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del
(15) A norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del
(16) Ai fabbricanti e ai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrà essere concesso un periodo di tempo utile per lo sviluppo di nuovi componenti e sistemi conformemente ai nuovi requisiti tecnici.
(17) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico istituito dall’articolo 5 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti per lo scambio automatico di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile e militare.
2. Esso si applica:
a) ai sistemi di trattamento dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che offrono servizi relativi al traffico aereo generale;
b) ai sistemi di scambio di dati di volo a sostegno delle procedure di coordinamento tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari.
3. Il presente regolamento non si applica allo scambio di dati di volo tra enti di controllo del traffico aereo che utilizzano i sistemi di trattamento dei dati di volo di cui al paragrafo 2, per i quali i dati di volo di cui al presente regolamento sono sincronizzati per mezzo di un sistema comune.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «notifica», la trasmissione da parte dell’ente di trasferimento di dati per l’aggiornamento del sistema dell’ente ricevente in preparazione del coordinamento;
2) «coordinamento», il coordinamento tra enti di controllo del traffico aereo del passaggio previsto di voli attraverso il confine comune allo scopo di garantire la sicurezza dei voli;
3) «ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»), in funzione dei casi un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento oppure una torre di controllo di aerodromo;
4) «coordinamento civile-militare», il coordinamento tra le componenti civili e militari autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta;
5) «sistema di trattamento dei dati di volo», la parte di un sistema di servizi di traffico aereo che riceve, elabora automaticamente e distribuisce alle postazioni operative degli enti di controllo del traffico aereo i dati dei piani di volo e i messaggi correlati;
6) «ente dei servizi del traffico aereo» («ente ATS»), un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;
7) «ente di controllo militare», l’ente militare fisso o mobile che gestisce il traffico aereo militare e/o svolge altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere il divieto o la limitazione dell’accesso ad una zona dello spazio aereo;
8) «ente di trasferimento», l’ente di controllo del traffico aereo che trasferisce al successivo ente ATC lungo la rotta di volo la responsabilità di fornire ad un aeromobile un servizio di controllo del traffico aereo;
9) «ente ricevente», l’ente di controllo del traffico aereo che riceve i dati;
10) «confine», il piano laterale o verticale che delimita lo spazio aereo all’interno del quale l’ente ATC fornisce servizi di traffico aereo;
11) «centro di controllo d’aerea» («ACC»), un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità;
12) «postazione operativa», i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione;
13) «piano di volo», le informazioni specifiche fornite agli enti dei servizi di traffico aereo relative a un volo oppure a una parte di volo previsto di un aeromobile;
14) «avviso», un messaggio visualizzato presso una postazione operativa quando la procedura automatizzata di coordinamento non ha funzionato correttamente;
15) «dati stimati», il punto di coordinamento, l’ora stimata di un aeromobile e il livello di volo previsto dell’aeromobile al punto di coordinamento;
16) «radar di sorveglianza secondario» («SSR»), un sistema radar di sorveglianza che utilizza trasmettitori o ricevitori e transponder;
17) «lettera di accordo», un accordo tra due enti ATC adiacenti che specifica le modalità di coordinamento delle loro rispettive responsabilità ATC;
18) «punto di trasferimento del controllo», un punto sulla traiettoria di volo di un aeromobile nel quale la responsabilità della fornitura di servizi del traffico aereo all’aeromobile è trasferita da un ente ATC al successivo;
19) «dati di coordinamento», dati interessanti per il personale operativo relativi alla procedura di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e alla procedura di coordinamento civile-militare;
20) «livello di volo di trasferimento», il livello di volo concordato durante il coordinamento se in volo livellato, oppure il livello di volo autorizzato verso il quale l’aeromobile si dirige, se è in fase di salita o discesa al punto di coordinamento;
21) «ente accettante», il successivo ente di controllo del traffico aereo che prenderà il controllo di un aeromobile;
22) «punto di coordinamento» («COP»), un punto sul confine, o adiacente ad esso, utilizzato dagli enti ATC e al quale si fa riferimento nelle procedure di coordinamento;
23) «ente notificato», l’ente ATC che ha ricevuto le informazioni di notifica;
24) «correlazione», la procedura che consiste nel collegare i dati del piano di volo e la traccia radar dello stesso volo;
25) «rilascio», l’autorizzazione con cui il controllore che trasferisce un aeromobile autorizza un controllore presso l’ente accettante a impartire istruzioni di controllo all’aeromobile prima che lo stesso attraversi il punto di trasferimento del controllo;
26) «disponibilità», il grado di operatività e accessibilità di un sistema o di un componente quando ne è richiesto l’impiego;
27) «affidabilità», la probabilità che l’installazione di terra operi entro le tolleranze specificate.
Art. 3. Requisiti di interoperabilità e di prestazione
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dagli ACC, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che nella lettera di accordo hanno indicato che attueranno le procedure di notifica, coordinamento iniziale, revisione del coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base o modifica di dati di volo di base tra enti ATC diversi dagli ACC, garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea che nella lettera di accordo hanno indicato che attueranno le procedure di notifica e coordinamento prima della partenza, di cambiamento di frequenza o di accettazione manuale delle comunicazioni, garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e C.
4. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B, relativamente alle procedure dei dati di volo di base e del cambiamento dei dati di volo di base.
5. Quando gli enti dei servizi del traffico aereo e gli enti di controllo militari hanno attuato tra i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), le procedure di notifica dell’intenzione di attraversamento, di richiesta d’autorizzazione all’attraversamento, di controproposta dell’attraversamento o di annullamento dell’attraversamento, gli Stati membri garantiscono che tali sistemi rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e C.
Art. 4. Requisiti in materia di qualità del servizio
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
Art. 5. Procedure correlate
1. Per un volo soggetto al coordinamento iniziale, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti ATC, a meno che il coordinamento non sia annullato o rivisto.
2. Per un volo soggetto alla revisione del coordinamento, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti ATC, a meno che il coordinamento non sia annullato o le condizioni non siano ulteriormente riviste.
3. Quando il completamento della revisione o l’annullamento delle procedure di coordinamento non sono confermati nel rispetto dei requisiti di qualità applicabili, l’ente di trasferimento avvia un coordinamento verbale.
Art. 6. Norme di sicurezza
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica degli attuali sistemi automatici di scambio di dati di volo, di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
Durante detta valutazione di sicurezza sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato III.
Art. 7. Conformità o idoneità all’uso dei componenti
Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’articolo 5 del
Art. 8. Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte B.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). Tale verifica è effettuata in conformità dei requisiti di cui all’allegato IV, parte C.
3. Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dimostra la conformità dei sistemi in oggetto ai requisiti in materia di interoperabilità e prestazioni, qualità del servizio e sicurezza previsti dal presente regolamento.
Art. 9. Conformità
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
Art. 10. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del
Esse si applicano ai sistemi EATMN a decorrere dal 1° gennaio 2009, per quanto riguarda la revisione del coordinamento, l’annullamento del coordinamento, i dati di volo di base e la modifica dei dati di volo di base.
2. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del
Art. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 a tutti i sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione alla revisione del coordinamento, all’annullamento del coordinamento, ai dati di volo di base e alla modifica dei dati di volo di base.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012 a tutti i sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in funzione a detta data.
ALLEGATO I
Requisiti in materia di interoperabilità e prestazione
(di cui all’articolo 3)
PARTE A: REQUISITI GENERALI
1. REQUISITI DEL SISTEMA
1.1. Il sistema fornisce tutte le informazioni richieste per la visualizzazione, l’elaborazione e la compilazione delle informazioni di sistema scambiate nelle procedure specificate.
1.2. Il sistema è in grado di ricevere, memorizzare, elaborare, estrarre e fornire per la visualizzazione e trasmettere automaticamente le informazioni di volo pertinenti per le procedure di notifica, coordinamento e trasferimento e coordinamento civile-militare.
1.3. Il sistema emette un avviso quando rileva guasti o anomalie nel meccanismo di scambio delle informazioni.
1.4. Il sistema è in grado di trasmettere alle postazioni di lavoro interessate avvisi relativi allo scambio di informazioni nel sistema.
1.5. Il sistema fornisce al personale ATC i mezzi per modificare le informazioni di volo pertinenti per le procedure.
1.6. Il sistema è in grado di fornire al personale ATC informazioni circa lo stato delle procedure di scambio di informazioni pertinenti nel sistema.
2. REGISTRAZIONE DEI DATI DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI NEL SISTEMA
2.1. I dati relativi allo scambio di informazioni nel sistema sono registrati dal fornitore di servizi di navigazione aerea in modo da permettere il recupero e la visualizzazione dei dati registrati.
PARTE B: REQUISITI APPLICABILI ALLE PROCEDURE OBBLIGATORIE BASATE SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI NEL SISTEMA
1. NOTIFICA
1.1. Informazioni di volo interessate
1.1.1. Le informazioni relative alla procedura di notifica comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR (se disponibile),
— l’aerodromo di partenza,
— i dati stimati,
— l’aerodromo di destinazione,
— il numero e il tipo di aeromobile,
— il tipo di volo,
— la capacità e lo stato delle apparecchiature.
1.1.2. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM (reduced vertical separation minima — minimi di separazione verticale ridotta) e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.
1.1.3. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci conformemente alle lettere di accordo.
1.2. Norme di applicazione
1.2.1. La procedura di notifica è eseguita almeno una volta per ciascun volo ammissibile che preveda di attraversare il confine, salvo che il volo sia soggetto alla procedura di notifica e di coordinamento prima della partenza.
1.2.2. I criteri di ammissibilità per la notifica dell’attraversamento del confine da parte dei voli devono essere conformi alle lettere di accordo.
1.2.3. Quando non può essere effettuata entro un tempo concordato bilateralmente prima della procedura di coordinamento iniziale, la procedura di notifica è integrata nella procedura di coordinamento iniziale.
1.2.4. Quando è eseguita, la procedura di notifica precede la procedura di coordinamento iniziale.
1.2.5. La procedura di notifica è effettuata nuovamente ogni volta che si verifica, prima della procedura di coordinamento iniziale, un cambiamento di uno dei dati che seguono:
— COP,
— codice SSR previsto al punto di trasferimento del controllo,
— aerodromo di destinazione,
— tipo di aeromobile,
— capacità e stato delle apparecchiature.
1.2.6. Se si individua una discrepanza tra i dati trasmessi e i dati corrispondenti nel sistema ricevente (o se queste informazioni non sono disponibili) che richiede un’azione correttiva all’atto del ricevimento dei dati di coordinamento iniziale indicati qui di seguito, la discrepanza è comunicata al livello adeguato per la sua risoluzione.
1.3. Criteri temporali per l’avvio della procedura di notifica
1.3.1. La procedura di notifica è avviata un numero di minuti calcolato secondo un parametro stabilito prima dell’orario stimato di sorvolo del COP.
1.3.2. Il/I parametro/i di notifica è/sono incluso/i nelle lettere di accordo tra gli enti ATC competenti.
1.3.3. Il/I parametro/i di notifica può/possono essere definito/i separatamente per ogni punto di coordinamento.
2. COORDINAMENTO INIZIALE
2.1. Informazioni di volo interessate
2.1.1. Le informazioni correlate alla procedura di coordinamento iniziale comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR,
— l’aerodromo di partenza,
— i dati stimati,
— l’aerodromo di destinazione,
— il numero e il tipo di aeromobile,
— il tipo di volo,
— la capacità e lo stato delle apparecchiature.
2.1.2. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.
2.1.3. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci conformemente a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.
2.2. Norme di applicazione
2.2.1. La procedura di coordinamento iniziale è effettuata per tutti i voli ammissibili che prevedono l’attraversamento di confini.
2.2.2. I criteri di ammissibilità per il coordinamento iniziale dei voli che attraversano il confine sono conformi alle lettere di accordo.
2.2.3. Salvo che sia già stata avviata manualmente, la procedura di coordinamento iniziale è avviata automaticamente:
— in un periodo calcolato secondo un parametro stabilito concordato bilateralmente prima dell’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento, oppure
— all’ora in cui il volo si trova ad una distanza concordata bilateralmente dal punto di coordinamento, conformemente alle lettere di accordo.
2.2.4. La procedura di coordinamento iniziale per un volo è effettuata una sola volta, salvo il caso in cui sia stata avviata la procedura di annullamento del coordinamento.
2.2.5. In seguito a una procedura di annullamento del coordinamento, la procedura di coordinamento iniziale può essere avviata nuovamente con lo stesso ente.
2.2.6. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di coordinamento iniziale, compresa la conferma da parte dell’ente accettante — dopo di che il volo è ritenuto «coordinato».
2.2.7. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di coordinamento iniziale, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.
2.2.8. Le informazioni relative al coordinamento iniziale sono rese disponibili presso l’adeguata postazione operativa nell’ente accettante.
3. REVISIONE DEL COORDINAMENTO
3.1. Informazioni di volo interessate
3.1.1. La procedura di revisione del coordinamento garantisce il collegamento con il volo coordinato in precedenza.
3.1.2. La revisione del coordinamento fornisce le seguenti informazioni di volo, qualora siano cambiate:
— modalità e codice SSR,
— ora e livello di volo stimati,
— capacità e stato delle apparecchiature.
3.1.3. Se concordato bilateralmente, i dati di revisione del coordinamento contengono le seguenti informazioni, qualora siano cambiate:
— punto di coordinamento,
— rotta.
3.2. Norme di applicazione
3.2.1. La procedura di revisione del coordinamento può avere luogo una o più volte con l’ente nel quale il volo è in corso di coordinamento.
3.2.2. La procedura di revisione del coordinamento si svolge quando:
— l’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento differisce da quella fornita in precedenza di un valore superiore a quello concordato bilateralmente,
— il/i livello/i di trasferimento, il codice SSR o la capacità e lo stato delle apparecchiature sono diversi da quelli forniti in precedenza.
3.2.3. Se concordato bilateralmente, la procedura di revisione del coordinamento si svolge quando si verifica un qualsiasi cambiamento:
— del punto di coordinamento,
— della rotta.
3.2.4. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di revisione del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
3.2.5. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di revisione del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.
3.2.6. La procedura di revisione del coordinamento si svolge immediatamente dopo l’inserimento o l’aggiornamento dei dati pertinenti.
3.2.7. La procedura di revisione del coordinamento è sospesa quando il volo si trova ad un’ora/distanza concordata bilateralmente dal trasferimento del punto di controllo conformemente alle lettere di accordo.
3.2.8. Le informazioni relative alla revisione del coordinamento sono rese disponibili presso l’adeguata postazione operativa nell’ente accettante.
4. ANNULLAMENTO DEL COORDINAMENTO
4.1. Informazioni di volo interessate
4.1.1. La procedura di annullamento del coordinamento garantisce il collegamento con la procedura di notifica o coordinamento precedente che è in corso di annullamento.
4.2. Norme di applicazione
4.2.1. L’annullamento della procedura di coordinamento per un volo coordinato si svolge con un ente quando:
— l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento,
— il piano di volo è annullato presso l’ente di trasferimento e il coordinamento non è più pertinente,
— arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente.
4.2.2. L’annullamento della procedura di coordinamento per un volo notificato può svolgersi presso un ente quando:
— l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento,
— il piano di volo è annullato presso l’ente di trasferimento e il coordinamento non è più pertinente,
— arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente,
— il volo subisce un ritardo in rotta e non è possibile determinare automaticamente una nuova stima.
4.2.3. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento dell’annullamento della procedura di coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
4.2.4. In mancanza di una conferma del completamento dell’annullamento della procedura di coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.
4.2.5. Le informazioni relative all’annullamento del coordinamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato oppure nell’ente presso il quale è stato annullato il coordinamento.
5. DATI DI VOLO DI BASE
5.1. Informazioni di volo interessate
5.1.1. Le informazioni relative alla procedura di dati di volo di base comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR.
5.1.2. Ogni informazione aggiuntiva fornita dalla procedura dei dati di volo di base è soggetta a un accordo bilaterale.
5.2. Norme di applicazione
5.2.1. La procedura dei dati di volo di base è effettuata automaticamente per ogni volo ammissibile.
5.2.2. I criteri di ammissibilità per i dati di volo di base devono essere conformi alle lettere di accordo.
5.2.3. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
5.2.4. In mancanza di una conferma del completamento della procedura dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente di trasferimento.
6. MODIFICA DEI DATI DI VOLO DI BASE
6.1. Informazioni di volo interessate
6.1.1. La procedura di modifica dei dati di volo di base garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza a una procedura dei dati di volo di base.
6.1.2. Ogni altra informazione soggetta alla procedura di modifica dei dati di volo di base e i criteri relativi per la loro fornitura sono soggetti a un accordo bilaterale.
6.2. Norme di applicazione
6.2.1. Una procedura di modifica dei dati di volo di base ha luogo esclusivamente per un volo notificato in precedenza per mezzo di una procedura dei dati di volo di base.
6.2.2. Una procedura di modifica dei dati di volo di base è avviata automaticamente conformemente ai criteri concordati bilateralmente.
6.2.3. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
6.2.4. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente di trasferimento.
6.2.5. Le informazioni relative alla modifica dei dati di volo di base sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente accettante.
PARTE C: REQUISITI APPLICABILI ALLE PROCEDURE FACOLTATIVE BASATE SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI NEL SISTEMA
1. NOTIFICA E COORDINAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA
1.1. Informazioni di volo interessate
1.1.1. Le informazioni relative alle procedure di notifica e coordinamento prima della partenza comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR (se disponibile),
— l’aerodromo di partenza,
— l’ora di decollo stimata o i dati stimati, in funzione dell’accordo bilaterale,
— l’aerodromo di destinazione,
— il numero e il tipo di aeromobile.
1.1.2. Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza da un ente di controllo TMA (terminal manoeuvring area — area di controllo terminale) o da un ente ACC contengono quanto segue:
— tipo di volo,
— capacità e stato delle apparecchiature.
1.1.3. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.
1.1.4. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.
1.2. Norme di applicazione
1.2.1. La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge una o più volte per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini ove il tempo di volo dalla partenza al punto di coordinamento non garantisca il tempo sufficiente per effettuare la procedura di coordinamento iniziale o di notifica.
1.2.2. I criteri di ammissibilità per la notifica e il coordinamento prima della partenza dei voli che attraversano il confine sono stabiliti conformemente alle lettere di accordo.
1.2.3. La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge nuovamente ogni volta che si verifica una modifica di una voce qualsiasi dei dati oggetto della precedente procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.
1.2.4. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
1.2.5. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile della notifica/del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.
1.2.6. Le informazioni relative alla notifica e al coordinamento prima della partenza sono rese disponibili presso la postazione operativa nell’ente accettante.
2. CAMBIO DI FREQUENZA
2.1. Informazioni di volo interessate
2.1.1. Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile.
2.1.2. Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono, se disponibili, i dati seguenti:
— indicazione di rilascio,
— livello di volo autorizzato,
— prua/rotta assegnata o autorizzazione di rotta diretta,
— velocità assegnata,
— rateo di salita/discesa assegnato.
2.1.3. Se concordato bilateralmente, i dati relativi al cambio di frequenza contengono le seguenti voci:
— posizione attuale in rotta,
— frequenza da utilizzare.
2.2. Norme di applicazione
2.2.1. La procedura di cambio di frequenza è avviata manualmente dal controllore di trasferimento.
2.2.2. All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di cambio di frequenza, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.
2.2.3. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cambio di frequenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente ATC di trasferimento.
2.2.4. Le informazioni relative al cambio di frequenza sono rese disponibili tempestivamente al controllore accettante.
3. ACCETTAZIONE MANUALE DELLE COMUNICAZIONI
3.1. Informazioni di volo interessate
3.1.1. Le informazioni relative alla procedura di accettazione manuale delle comunicazioni comprendono, come minimo, l’identificazione dell’aeromobile.
3.2. Norme di applicazione
3.2.1. La procedura di accettazione manuale delle comunicazioni è avviata dall’ente accettante nel momento in cui si stabilisce la comunicazione.
3.2.2. All’ente ATC accettante è comunicato il completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, compresa la conferma da parte dell’ente di trasferimento.
3.2.3. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente ATC accettante.
3.2.4. Le informazioni relative all’accettazione manuale delle comunicazioni sono trasmesse immediatamente al controllore presso l’ente di trasferimento.
4. NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI ATTRAVERSAMENTO
4.1. Informazioni di volo interessate
4.1.1. Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR,
— il numero e il tipo di aeromobile,
— l’identificatore del settore responsabile,
— la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
4.2. Norme di applicazione
4.2.1. La procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento è avviata manualmente dal controllore oppure automaticamente, come descritto nelle lettere di accordo.
4.2.2. All’ente di notifica è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato.
4.2.3. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso l’ente di notifica.
4.2.4. Le informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato.
5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO
5.1. Informazioni di volo interessate
5.1.1. Le informazioni relative alla procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la modalità e il codice SSR,
— il numero e il tipo di aeromobile,
— l’identificatore del settore responsabile,
— la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
5.1.2. Se concordato bilateralmente, una richiesta di autorizzazione all’attraversamento contiene le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature.
5.1.3. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM.
5.1.4. Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci in funzione di quanto concordato bilateralmente.
5.2. Norme di applicazione
5.2.1. La richiesta di autorizzazione all’attraversamento è avviata a discrezione del controllore, conformemente alle condizioni specificate nelle lettere di accordo.
5.2.2. All’ente richiedente è comunicato il completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente.
5.2.3. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente.
5.2.4. Le informazioni relative alla notifica di richiesta di autorizzazione all’attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente che riceve la richiesta.
5.3. Risposta operativa
5.3.1. Ad una procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento si risponde con:
— l’accettazione della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo, oppure
— una controproposta contenente una rotta e informazioni differenti per l’attraversamento dello spazio aereo, come specificato al punto 6 in seguito, oppure
— il rifiuto della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo.
5.3.2. Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente.
6. CONTROPROPOSTA DI ATTRAVERSAMENTO
6.1. Informazioni di volo interessate
6.1.1. La procedura di controproposta di attraversamento garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza al coordinamento.
6.1.2. Le informazioni relative alla procedura di controproposta di attraversamento comprendono come minimo:
— l’identificazione dell’aeromobile,
— la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
6.2. Norme di applicazione
6.2.1. La controproposta comprende un nuovo livello di volo e/o una nuova rotta.
6.2.2. All’ente che avanza la controproposta è comunicato il completamento della procedura di controproposta di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente iniziale.
6.2.3. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di controproposta di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che avanza la controproposta.
6.2.4. Le informazioni relative alla controproposta di attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente originale.
6.3. Risposta operativa
6.3.1. La conferma del corretto trattamento delle informazioni relative alla controproposta di attraversamento presso l’ente richiedente originale è seguita da una risposta operativa da parte dell’ente richiedente originale.
6.3.2. La risposta operativa a una controproposta di attraversamento è costituita da un’accettazione o da un rifiuto, a seconda delle esigenze.
6.3.3. Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che ha avanzato la controproposta.
7. CANCELLAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO
7.1. Informazioni di volo interessate
7.1.1. La procedura di cancellazione dell’attraversamento garantisce il collegamento con la precedente procedura di notifica o coordinamento che viene cancellata.
7.2. Norme di applicazione
7.2.1. Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata dall’ente responsabile del volo quando si verifica una delle seguenti situazioni:
— il volo notificato in precedenza attraverso una procedura di dati di volo di base non entrerà ora nello spazio aereo dell’ente notificato oppure non interessa più l’ente notificato,
— l’attraversamento non avverrà più sulla rotta specificata nelle informazioni di notifica dell’attraversamento,
— l’attraversamento non sarà effettuato alle condizioni negoziate o alle condizioni concordate dopo un dialogo per l’attraversamento di uno spazio aereo.
7.2.2. Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata automaticamente o manualmente su iniziativa di un controllore conformemente alle lettere di accordo.
7.2.3. All’ente che cancella è comunicato il completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato/richiedente.
7.2.4. In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che cancella l’attraversamento.
7.2.5. Le informazioni relative alla cancellazione dell’attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato/richiedente.
ALLEGATO II
Requisiti relativi alla qualità del servizio
(di cui all’articolo 4)
1. Disponibilità, affidabilità, sicurezza e integrità dei dati
1.1. I dispositivi di scambio delle informazioni nel sistema sono disponibili durante le ore di servizio dell’ente.
1.2. Eventuali periodi di fermo sono concordati bilateralmente dai due enti interessati.
1.3. L’affidabilità del collegamento per lo scambio di informazioni nel sistema è almeno del 99,86 %.
1.4. Sono assicurate l’integrità e la sicurezza delle informazioni scambiate utilizzando i dispositivi di scambio delle
informazioni nel sistema al livello adeguato secondo pratiche riconosciute.
2. Tempo di trattamento
2.1. Il tempo di trattamento è l’intervallo intercorso tra l’avvio della procedura e il momento in cui l’ente che ha avviato
la procedura stessa dispone della conferma richiesta.
2.2. Il tempo di trattamento non comprende le risposte operative, ove queste siano richieste.
2.3. Il tempo massimo di trattamento prima della visualizzazione di un avviso è concordato bilateralmente.
ALLEGATO III
Requisiti di sicurezza
(di cui all’articolo 6)
1. L’attuazione degli scambi di informazioni nel sistema e i collegamenti per le comunicazioni vocali terra-terra escludono, per quanto possibile, l’eventualità di guasti simultanei.
2. Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell’allegato I, parte B.
3. Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base e modifica di dati di volo di base, sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
ALLEGATO IV
PARTE A: PRESCRIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ O IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7
1. Le attività di verifica dimostrano la conformità dei componenti ai requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza del presente regolamento oppure la loro idoneità all’uso quando tali componenti sono in funzione in un ambiente di prova.
2. Il fabbricante gestisce le attività di valutazione della conformità, in particolare:
— determina l’ambiente di prova adeguato,
— verifica che il piano di prova descriva i componenti nell’ambiente di prova,
— verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti applicabili,
— garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
— pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
— effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
— redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
3. Il fabbricante garantisce che i componenti utilizzati per gli scambi di informazioni per le procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e la procedura di coordinamento civile-militare integrati nell’ambiente di prova rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.
4. Una volta completata con successo la verifica della conformità o idoneità all’uso, il fabbricante, sotto la propria responsabilità, redige la dichiarazione «CE» di conformità o idoneità all’uso, specificando, in particolare, i requisiti del presente regolamento che il componente rispetta e le sue condizioni d’uso ai sensi dell’allegato III, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità.
PARTE B: PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi.
2. La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
3. Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare dispongono di funzionalità adeguate.
4. La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare produce gli elementi del dossier tecnico di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità, nonché i seguenti elementi:
— descrizione dell’attuazione,
— relazione delle ispezioni e delle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:
— determina l’ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riflettere l’ambiente operativo,
— verifica che il piano di prova descriva l’integrazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare nel sistema sottoposto a prova in un ambiente operativo e tecnico simulato,
— verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza di cui al presente regolamento,
— garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
— pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
— effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
— compila la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
6. Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che l’attuazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.
7. Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento sull’interoperabilità.
PARTE C: PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
1. La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi.
2. La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
3. Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare dispongono di funzionalità adeguate.
4. La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare produce gli elementi del dossier tecnico di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità, nonché i seguenti elementi:
— descrizione dell’attuazione,
— relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l’ambiente operativo e tecnico simulato atto a rispecchiare l’ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.
6. L’organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:
— verifica che il piano di prova descriva l’integrazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare nel sistema sottoposto a prova in un ambiente operativo e tecnico simulato,
— verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza di cui al presente regolamento,
— garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
— pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
— effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
— redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
7. L’organismo notificato garantisce che l’attuazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e la procedura di coordinamento civile-militare, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazioni, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.
8. Una volta completata con successo la verifica, l’organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.
9. In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico come previsto all’articolo 6 del regolamento sull’interoperabilità.
ALLEGATO V
Condizioni di cui all’articolo 8
1. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino l’imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.
2. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.
3. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che consentano al personale stesso di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.
4. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un’adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l’effettivo svolgimento delle verifiche.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale coinvolto nelle procedure di verifica è in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipende dal numero di controlli effettuati, né dai risultati di tali controlli.