Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 19/05/2006 |
Numero: | 768 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 8.5.83 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 768.
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 20 maggio 2006, n. L 134).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della
(3) È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla
(4) Il
(5) Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.
(6) Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla
(7) È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.
(8) Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.
(9) È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:
1) delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della
2) delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del
2. La gestione comprende i seguenti compiti:
1) raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2) sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:
a) tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della
b) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei;
3) apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati;
4) analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:
a) consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento;
b) comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri;
c) proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;
5) garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni;
6) consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.
1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:
1) le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della
2) le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla
2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:
1) presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della
2) elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;
3) facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:
1) una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:
a) stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;
b) situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;
c) analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;
d) azioni intraprese nel corso dell’anno, e
e) allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;
2) una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della
2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1° gennaio 2007.