§ 8.5.83 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 768.
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:19/05/2006
Numero:768


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 8.5.83 - Regolamento 19 maggio 2006, n. 768.

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 20 maggio 2006, n. L 134).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

      (2) Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva n. 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.

      (3) È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva n. 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.

      (4) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria.

      (5) Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.

      (6) Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva n. 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva n. 2004/36/CE.

      (7) È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.

      (8) Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.

      (9) È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.

      (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva n. 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.

 

          Art. 2.

     1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:

     1) delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva n. 2004/36/CE,

     2) delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

     2. La gestione comprende i seguenti compiti:

     1) raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

     2) sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:

     a) tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva n. 2004/36/CE,

     b) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei;

     3) apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati;

     4) analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:

     a) consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento;

     b) comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri;

     c) proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;

     5) garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni;

     6) consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:

     1) le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 2004/36/CE,

     2) le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva n. 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva n. 2004/36/CE.

     2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva n. 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva n. 2004/36/CE.

 

          Art. 4.

     L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:

     1) presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva n. 2004/36/CE;

     2) elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;

     3) facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.

 

          Art. 5.

     1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:

     1) una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:

     a) stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;

     b) situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;

     c) analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;

     d) azioni intraprese nel corso dell’anno, e

     e) allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;

     2) una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2004/36/CE.

     2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva n. 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1° gennaio 2007.