Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 11/05/2006 |
Numero: | 730 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Classificazione dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 |
Art. 4. Accesso dei voli VFR al di sopra del livello di volo 195 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 8.5.81 - Regolamento 11 maggio 2006, n. 730.
Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 16 maggio 2006, n. L 128).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’allegato 11 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, al capo 2, paragrafo 6, prevede la classificazione dello spazio aereo in sezioni spaziali di dimensioni definite per i servizi di trasporto aereo, designate in ordine alfabetico dalla classe A alla classe G, nelle quali possono essere effettuati tipi specifici di voli e per le quali sono specificati i servizi di traffico aereo e le regole di funzionamento.
(2) L’articolo 8, paragrafo 1, del
(3) Non è fissato un limite superiore per lo spazio aereo, ma la classificazione dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 dovrebbe essere coerente per tutti i voli in esso effettuati.
(4) L’allegato 2 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, al capo 4, paragrafo 5, introduce restrizioni riguardanti la riduzione delle minime di separazione per i voli effettuati secondo le regole del volo a vista («voli VFR») al di sopra del livello di volo 290, mentre al capo 4, paragrafo 4, esso richiede che i voli VFR al di sopra del livello di volo 200 siano soggetti ad autorizzazione.
(5) Le procedure di autorizzazione dei voli VFR allo spazio aereo al di sopra del livello di volo 195, fino al livello di volo 285 incluso, devono essere aperte e trasparenti in tutti gli Stati membri, senza limitare l’accesso legittimo dei voli VFR ovvero la flessibilità dei servizi di trasporto aereo.
(6) Gli Stati membri devono assicurare una transizione senza rischi verso la classificazione come classe C dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195. Poiché gli Stati membri hanno bisogno di tempo per modificare la propria classificazione dello spazio aereo, l’applicazione del presente regolamento deve essere differita fino al 1° luglio 2007.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce una classificazione armonizzata dello spazio aereo da applicarsi al di sopra del livello di volo 195 e fissa requisiti armonizzati per l’accesso a detto spazio aereo dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.
2. A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
Art. 2. Definizioni
Oltre alle definizioni pertinenti di cui all’articolo 2 del
1) «riserva di spazio aereo»: un volume definito di spazio aereo temporaneamente riservato per uso esclusivo o specifico da parte di categorie di utenti;
2) «unità per i servizi di traffico aereo»: un’unità, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;
3) «voli effettuati secondo le regole del volo strumentale» («voli IFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;
4) «voli effettuati secondo le regole del volo a vista» («voli VFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo a vista conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;
5) «classificazione dello spazio aereo»: la classificazione dello spazio aereo in spazi aerei per servizi di traffico aereo di dimensioni definite, designati in ordine alfabetico, nei quali possono essere effettuati tipi specifici di volo e per i quali sono specificati i servizi di traffico aereo e le regole di funzionamento. Gli spazi aerei per servizi di traffico aereo sono classificati nelle classi da A a G, secondo quanto indicato al capitolo 2, paragrafo 6.1, dell’allegato 11 della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale civile.
Art. 3. Classificazione dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195
1. Gli Stati membri classificano tutto lo spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 come spazio aereo di classe C.
2. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri assicurano che nello spazio aereo di classe C siano autorizzati i voli IFR e VFR, che tutti questi voli usufruiscano di un servizio di controllo del traffico aereo e che i voli IFR siano separati sia da altri voli IFR sia dai voli VFR.
I voli VFR sono separati dai voli IFR e ricevono informazioni di traffico riguardanti altri voli VFR.
Art. 4. Accesso dei voli VFR al di sopra del livello di volo 195
Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 gli Stati membri possono introdurre, ove praticabile, una riserva di spazio aereo in cui possono essere autorizzati voli VFR.
Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 e fino al livello di volo 285 incluso i voli VFR possono essere autorizzati anche dall’unità responsabile dei servizi di traffico aereo, secondo le procedure di autorizzazione stabilite e pubblicate dagli Stati membri nelle pubblicazioni di informazione aeronautica pertinenti.
Art. 5. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° luglio 2007.