Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 08/05/2006 |
Numero: | 707 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 8.5.79 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 707.
Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’articolo 7, paragrafo 4, del
(3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha avviato una valutazione dell’implicazione delle disposizioni relative alla durata della validità delle approvazioni e ha concluso che è opportuno stabilire una nuova scadenza, in modo da consentire che gli Stati membri possano adattare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata.
(4) Le risultanze dell’indagine svolta sugli incidenti intervenuti nel passato, relativa all’invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi del combustibile, sottolineano la necessità di tenere conto di istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione.
(5) È opportuno precisare che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica.
(6) Il
(7) Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»;
2) all’allegato I, paragrafo M.A.302, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
«f) il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo;
g) il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.»;
3) all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo:
«66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica
Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.