§ 8.5.72 - Regolamento 22 marzo 2006, n. 473.
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:22/03/2006
Numero:473


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Richieste degli Stati membri di aggiornare l’elenco comunitario
Art. 3.  Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi
Art. 4.  Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori
Art. 5.  Attuazione
Art. 6.  Misure eccezionali adottate da uno Stato membro
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 8.5.72 - Regolamento 22 marzo 2006, n. 473.

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 23 marzo 2006, n. L 84).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva n. 2004/36/CE (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

     considerando quanto segue:

      (1) Il Capo II del regolamento di base dispone le procedure per aggiornare l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e le procedure che consentono agli Stati membri, in determinate circostanze, di adottare misure eccezionali volte a imporre un divieto operativo sul loro territorio.

      (2) È opportuno adottare talune misure di attuazione per stabilire norme dettagliate applicabili alle citate procedure.

      (3) Risulta particolarmente opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono fornire quando chiedono alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base in vista dell’aggiornamento dell’elenco comunitario a motivo dell’introduzione di un nuovo divieto operativo, della revoca di un divieto esistente o della modifica delle relative condizioni.

      (4) Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario è necessario stabilire le condizioni di esercizio del diritto di difesa dei vettori soggetti alle decisioni adottate dalla Commissione.

      (5) Nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco, il regolamento di base dispone che la Commissione tenga debito conto della necessità di statuire rapidamente e, all’occorrenza, di prevedere la possibilità di una procedura d’urgenza.

      (6) La Commissione deve ricevere adeguate informazioni sui divieti operativi imposti dagli Stati membri con misure eccezionali ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sicurezza aerea,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento dispone le norme dettagliate applicabili alle procedure di cui al Capo II del regolamento di base.

 

          Art. 2. Richieste degli Stati membri di aggiornare l’elenco comunitario

     1. Uno Stato membro che chieda alla Commissione di aggiornare l’elenco comunitario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell’allegato A del presente regolamento.

     2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per iscritto al segretariato generale della Commissione. Inoltre, le informazioni di cui all’allegato A sono comunicate simultaneamente ai servizi competenti della Direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione in formato elettronico. In mancanza di un’adeguata procedura elettronica, le citate informazioni sono trasmesse con il mezzo alternativo più rapido.

     3. La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite dei rispettivi rappresentanti nel comitato di sicurezza aerea, in conformità delle procedure stabilite nel regolamento interno del comitato, nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

 

          Art. 3. Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi

     1. Uno Stato membro che valuti l’opportunità di presentare alla Commissione una richiesta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base invita la Commissione e gli altri Stati membri a partecipare alle eventuali consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi.

     2. L’adozione delle decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 del regolamento di base è preceduta, ove opportuno e praticabile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi. Laddove possibile, le consultazioni sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.

     3. In caso d’urgenza, le consultazioni congiunte possono essere organizzate soltanto dopo l’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. In tal caso, le autorità interessate sono informate dell’imminente adozione di una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5, paragrafo 1.

     4. Le consultazioni congiunte possono avvenire mediante corrispondenza ed aver luogo nel corso di visite in loco volte a consentire la raccolta di prove, ove opportuno.

 

          Art. 4. Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori

     1. Quando valuta l’opportunità di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione comunica al vettore aereo interessato i fatti salienti e le considerazioni sui quali poggia tale decisione. Al vettore aereo interessato è concessa l’opportunità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

     2. La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite del rispettivo rappresentante nel comitato di sicurezza aerea in conformità delle procedure previste nel regolamento interno del comitato. Se ne fa richiesta, al vettore aereo è consentito illustrare la propria posizione oralmente prima che sia presa una decisione. Ove opportuno, la presentazione orale è fatta dinanzi al comitato di sicurezza aerea. Nel corso dell’audizione il vettore aereo può essere assistito dalle autorità responsabili per la sua supervisione regolamentare, se ne fa richiesta.

     3. In casi d’urgenza, la Commissione può derogare alla disposizione di cui al paragrafo 1 prima di adottare una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base.

     4. Quando adotta una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ne informa immediatamente il vettore aereo e le autorità responsabili della supervisione regolamentare sul vettore aereo di cui trattasi.

 

          Art. 5. Attuazione

     Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure prese per dare attuazione alle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento di base.

 

          Art. 6. Misure eccezionali adottate da uno Stato membro

     1. Quando uno Stato membro impone a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, questi ne informa immediatamente la Commissione e trasmette le informazioni indicate nell’allegato B.

     2. Quando uno Stato membro ha imposto o mantenuto un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo come consentito dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, questi ne informa immediatamente la Commissione e trasmette le informazioni indicate nell’allegato C.

     3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per iscritto al segretariato generale della Commissione. Inoltre, le informazioni descritte negli allegati B o C vanno comunicate simultaneamente ai servizi competenti della Direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione in formato elettronico. In mancanza di una adeguata procedura elettronica, le citate informazioni sono trasmesse con il mezzo alternativo più rapido.

     4. La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite dei rispettivi rappresentanti del comitato di sicurezza aerea in conformità delle procedure nel regolamento interno del comitato, nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO A

Informazioni trasmesse da uno Stato membro che presenta una

richiesta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base

 

     Uno Stato membro che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, chiede l’aggiornamento dell’elenco comunitario trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

 

     Stato membro richiedente

     — Nominativo e incarico del funzionario di contatto.

     — Recapito di posta elettronica o telefonico del funzionario di contatto.

 

     Vettori aerei e aeromobili

     — Vettore aereo o vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul COA o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto) e i recapiti di contatto completi.

     — Nome e recapito di contatto completo della o delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del o dei vettori aerei interessati.

     — Dettagli del tipo o dei tipi di aeromobile, lo Stato o gli Stati in cui sono registrati, il numero o i numeri di registrazione e, se disponibili, i numeri di serie di costruzione degli aeromobili interessati.

 

     Decisione sollecitata

     — Tipo di decisione sollecitata: imposizione di un divieto operativo, revoca di un divieto operativo o modifica delle condizioni annesse a un divieto operativo.

     — Ambito di applicazione della decisione richiesta (vettore o vettori aerei determinati o tutti i vettori aerei soggetti a una determinata autorità di sorveglianza, un aeromobile determinato o un tipo o tipi di aeromobili).

 

     Richiesta di imposizione di un divieto operativo

     — Descrizione dettagliata della carenza di sicurezza riscontrata (ad esempio, risultati dell’ispezione) che ha portato alla richiesta di divieto totale o parziale (relativo, nell’ordine, a ciascuno dei criteri comuni pertinenti riportati nell’allegato del regolamento di base).

     — Ampia descrizione della o delle condizioni raccomandate affinché il divieto possa essere revocato/annullato, che devono servire da base per l’elaborazione di un piano d’azione correttivo di concerto con la o le autorità responsabili della supervisione regolamentare del o dei vettori aerei interessati.

 

     Richiesta di revoca di un divieto operativo o della modifica delle condizioni annesse al divieto

     — Data e dettagli del convenuto piano d’azione correttivo, se applicabile.

     — Prove della successiva messa in conformità con il convenuto piano correttivo, se applicabile.

     — Dichiarazione esplicita scritta della o delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare del o dei vettori aerei interessati attestante che il piano d’azione correttivo è stato attuato.

 

     Pubblicità

     — Se ha reso pubblica la sua richiesta, lo Stato membro ne informa la Commissione.

 

 

ALLEGATO B

Comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure eccezionali volte ad imporre

un divieto operativo sul suo territorio, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base

 

     Uno Stato membro che notifica di aver imposto un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

 

     Stato membro notificante

     — Nominativo e incarico del funzionario di contatto.

     — Recapiti di posta elettronica o telefonico del funzionario di contatto.

 

     Vettori aerei e aeromobili

     — Vettore aereo o vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul COA o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto) e i recapiti di contatto completi.

     — Nome e recapito di contatto completo della o delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del o dei vettori aerei interessati.

     — Dettagli del tipo o dei tipi di aeromobile, lo Stato o gli Stati in cui sono registrati, il numero o i numeri di registrazione e, se disponibili, i numeri di serie di costruzione degli aeromobili interessati.

 

     Decisione

     — Data, ora e durata della decisione.

     — Descrizione della decisione intesa a negare, sospendere, revocare o imporre restrizioni su una licenza di esercizio o permesso tecnico.

     — Ambito di applicazione della decisione (vettore o vettori aerei determinati o tutti i vettori aerei soggetti a una determinata autorità di sorveglianza, un aeromobile determinato o un tipo o tipi di aeromobili).

     — Descrizione della o delle condizioni che consentono allo Stato membro di negare, sospendere, revocare o annullare una licenza di esercizio o un permesso tecnico.

 

     Carenza di sicurezza

     — Descrizione dettagliata della carenza di sicurezza riscontrata (ad esempio, risultati dell’ispezione) che ha portato alla richiesta di divieto totale o parziale (relativo, nell’ordine, a ciascuno dei criteri comuni pertinenti riportati nell’allegato del regolamento di base).

 

     Pubblicità

     — Se ha reso pubblica la sua richiesta, lo Stato membro ne informa la Commissione.

 

 

ALLEGATO C

Comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure eccezionali, adottate a norma dell’articolo 6,

paragrafo 2, del regolamento di base, volte a mantenere o imporre un divieto operativo sul suo territorio nel

caso in cui la Commissione abbia deciso di non includere misure analoghe nell’elenco comunitario

 

     Uno Stato membro che notifica di aver mantenuto o imposto un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

 

     Stato membro notificante

     — Nominativo e incarico del funzionario di contatto.

     — Recapiti di posta elettronica o telefonico del funzionario di contatto.

 

     Vettori aerei e aeromobili

     — Vettore aereo o vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul COA o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto) e i recapiti di contatto completi.

 

     Riferimento alla decisione della Commissione

     — Data e riferimento di tutti i pertinenti documenti della Commissione.

     — Data della decisione della Commissione/comitato di sicurezza aerea.

 

     Problema di sicurezza che interessa specificamente lo Stato membro