§ 8.3.230 - Direttiva 18 gennaio 2006, n. 1.
Direttiva n. 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:18/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 8.3.230 - Direttiva 18 gennaio 2006, n. 1.

Direttiva n. 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 33).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, è stata modificata in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

      (2) Dal punto di vista macroeconomico, l’utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione.

      (3) Dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell’organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese.

      (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte B,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

     a) «veicoli»: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

     b) «veicoli noleggiati»: i veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l’impresa che fornisce i veicoli.

 

          Art. 2.

     1. Ogni Stato membro consente l’utilizzazione nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:

     a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest’ultimo Stato membro;

     b) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

     c) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

     d) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

     2. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev’essere comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

     a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l’identificazione del veicolo;

     b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

     I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

     2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l’utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

 

          Art. 5.

     Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle norme relative:

     a) all’organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all’accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

     b) ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

     c) alla formazione dei prezzi di noleggio;

     d) all’importazione dei veicoli;

     e) alle condizioni di accesso all’attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

 

          Art. 6.

     La direttiva n. 84/647/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione di cui all’allegato I, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

 

          Art. 7.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

Parte A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

(di cui all’articolo 6)

 

     Direttiva 84/647/CEE del Consiglio (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

     Direttiva 90/398/CEE del Consiglio (GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

 

Parte B

Termini d’attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 6)

 

Direttiva

Termine di attuazione

Direttiva 84/647/CEE

30 giugno 1986

Direttiva 90/398/CEE

31 dicembre 1990

 

 

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

 

Direttiva 84/647/CEE

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1 a 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 2, punto 5, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, punto 5, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, punto 5, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, primo trattino

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, secondo trattino

Articolo 5, lettera b)

Articolo 5, terzo trattino

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, quarto trattino

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5, quinto trattino

Articolo 5, lettera e)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Allegato I

Allegato II