Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.1 questioni generali |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 849 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 8.1.19 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 849. [1]
Regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'applicazione del
(3) Il
(4) Il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:
«4) “area delimitata”, una zona separata da altre aree sterili di un aeroporto mediante controlli di accesso.»
2) L'articolo 4 è modificato come segue:
— il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:
a) con una media annuale di non più di due voli commerciali al giorno; oppure
b) soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure
c) con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take Off Weight — MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,
tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.
Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.»,
— è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis). Il paragrafo 3 può anche applicarsi alle aree delimitate degli aeroporti con:
a) soltanto voli dell'aviazione generale; oppure
b) un'attività commerciale limitata ad aeromobili di MTOW inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20.
Le aree delimitate devono essere indicate nel programma di sicurezza dell'aeroporto.
Tutti i voli in partenza da un'area delimitata di un aeroporto devono indicare tale circostanza all'aeroporto di destinazione prima dell'arrivo dell'aeromobile.»
3) All'articolo 7, il termine «soggetti a controllo» sono sostituiti da «oggetto di monitoraggio», il termine «controlli» è sostituito da «attività di monitoraggio dell'applicazione», il termine «ispettori» è sostituito da «persone qualificate» e il termine «relazioni di controllo» è sostituito da «relazioni sul monitoraggio dell'applicazione».
4) L'allegato è modificato come segue:
— al punto 5.2 è aggiunto il punto seguente:
«3. Esenzioni
Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3, può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo.»,
— al punto 7.3, paragrafo 1, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«al fine di garantire ragionevolmente che la posta non contenga nessun articolo vietato di cui ai punti iv) e v) dell'appendice, a meno che siano stati dichiarati e debitamente assoggettati alle misure di sicurezza applicabili; e».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[1] Regolamento così interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.