§ 7.3.220 – Decisione 14 aprile 2005, n. 338.
Decisione n. 2005/338/CE della Commissione che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:14/04/2005
Numero:338


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 7.3.220 – Decisione 14 aprile 2005, n. 338. [1]

Decisione n. 2005/338/CE della Commissione che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 aprile 2005, n. L 108).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l’allegato V, punto 2, sesto paragrafo, consultato il comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti in base ai criteri definiti dal comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

     (3) Nel caso del servizio di campeggio, i criteri ecologici si suddividono in criteri che devono essere soddisfatti nella loro totalità e criteri dei quali è necessario rispettare soltanto un determinato numero.

     (4) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni.

     (5) Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dall’articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata.

     Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.

     Il «servizio di campeggio» erogato entro l’area in questione può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

 

     Art. 2.

     Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il servizio erogato nei campeggi deve rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e soddisfare i criteri ecologici indicati nella parte A dell’allegato alla presente decisione.

     Il servizio di campeggio deve inoltre soddisfare un numero adeguato dei criteri definiti nella parte B dell’allegato, a ciascuno dei quali sono attribuiti punti. Il servizio di campeggio deve ottenere almeno:

     a) 16,5 punti per il servizio principale;

     b) 20 punti se vengono fornite anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti.

     Il punteggio complessivo è aumentato di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.

 

     Art. 3.

     1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per il servizio di campeggio applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %; è vietata l’applicazione di altre possibili riduzioni.

     2. In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.

     3. Il fatturato annuo per i servizi forniti nei campeggi viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

     4. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

 

     Art. 4.

     Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di campeggio» è «26».

 

     Art. 5.

     I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

OSSERVAZIONI GENERALI

 

     Finalità dei criteri

 

     I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:

     — limitare il consumo energetico,

     — limitare il consumo idrico,

     — limitare la produzione di rifiuti,

     — favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente,

     — promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale.

 

     Definizioni

 

     — Per mezzi di pernottamento mobili di cui all’articolo 1 s’intendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture atte al pernottamento di ospiti sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti. Per aree comuni adibite ai servizi in comune s’intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d’informazione.

 

     Requisiti di valutazione e verifica

 

     I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B.

     Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

     Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

     Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

     Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto.

     In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001.

     (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

 

PARTE A

 

Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1

 

ENERGIA

 

     1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

 

     Almeno il 22 % dell’energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

     Questo criterio si applica solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell’energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

 

     2. Carbone e oli combustibili pesanti

 

     Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.

     Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

 

     3. Energia elettrica per riscaldamento

 

     Almeno il 22 % dell’energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni, delle unità in affitto adibite al pernottamento e dell’acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE.

     Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

 

     4. Rendimento delle caldaie

 

     Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90 %, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi  o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.

     Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.

     Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/42/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all’acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

     L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

 

     5. Impianto di condizionamento

 

     Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un’efficienza energetica minima di classe B a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico o un’efficienza energetica analoga.

     Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

 

     6. Isolamento delle finestre

 

     Tutte le finestre delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico. (Questo criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un’autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

 

     7. Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento

 

     Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

     Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

 

     8. Spegnimento delle luci

 

     Se nelle unità in affitto adibite al pernottamento non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall’unità di pernottamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

 

     9. Efficienza energetica delle lampadine

 

     a) Entro un anno dalla data della richiesta di assegnazione del marchio, almeno il 60 % di tutte le lampadine installate nel campeggio deve presentare un’efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

     b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l’80 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

 

ACQUA

 

     10. Approvvigionamento idrico

 

     Il campeggio deve dichiarare all’autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l’utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

     Questo criterio è applicabile solo se il campeggio non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all’indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

 

     11. Flusso di acqua da rubinetti e docce

 

     Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare i 10 litri/minuto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come il campeggio rispetta il criterio e l’eventuale documentazione necessaria.

 

     12. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

 

     Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico del campeggio.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

 

     13. Cestini per rifiuti nelle toilette

 

     Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

 

     14. Risciacquo degli orinatoi

 

     Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

 

     15. Perdite

 

     Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell’eventuale presenza di perdite.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un’opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

 

     16. Annaffiatura di piante e aree esterne

 

     In genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     17. Trattamento delle acque reflue

 

     Tutte le acque reflue devono essere trattate.

     Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, il campeggio deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. Gli ospiti devono essere informati della necessità e dell’obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all’impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso, e la documentazione destinata agli ospiti e riguardante lo smaltimento delle acque reflue.

 

     18. Piano sulle acque reflue

 

     Il campeggio deve richiedere all’amministrazione locale competente il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all’amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

 

DETERSIVI E DISINFETTANTI

 

     19. Punto di smaltimento dei WC chimici

 

     Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici devono essere raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un’unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento dell’autorità locale e la documentazione sul vuotatoio chimico.

 

     20. Disinfettanti

 

     I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

 

     21. Formazione del personale riguardo all’uso di detersivi e disinfettanti

 

     Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

 

RIFIUTI

 

     22. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

 

     Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle varie zone del campeggio devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili e chiare che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili e l’indicazione della posizione dei contenitori all’interno del campeggio.

 

     23. Rifiuti pericolosi

 

     Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. Devono essere disponibili informazioni per gli ospiti sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell’autorità locale.

 

     24. Raccolta differenziata dei rifiuti

 

     Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati.

     La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all’interno del campeggio, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.

 

     25. Trasporto dei rifiuti

 

     Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso il campeggio o nelle sue vicinanze, quest’ultimo deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

 

     26. Prodotti «usa e getta»

 

     Se non richiesto dalla legge, nelle unità in affitto adibite al pernottamento e nei negozi del campeggio non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»: prodotti per l’igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.); se vengono utilizzati altri prodotti «usa e getta», nel punto in cui sono utilizzati devono essere previsti contenitori specifici per lo smaltimento secondo i sistemi locali o nazionali applicabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso, oltre che la descrizione del tipo e del sistema di raccolta dei rifiuti in questione.

 

ALTRI SERVIZI

 

     27. Divieto di fumare nelle aree comuni

 

     Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     28. Trasporti pubblici

 

     Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

 

GESTIONE GENERALE

 

     I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell’ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

 

     29. Manutenzione e riparazioni generali

 

     Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di campeggio devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

     Per tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore del campeggio deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

 

     30. Manutenzione e riparazione delle caldaie

 

     a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

     b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all’anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

 

     31. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d’azione

 

     La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d’azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

     Il programma d’azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all’energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri di cui alla parte B. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale del campeggio e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d’azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

 

     32. Formazione del personale

 

     Il campeggio deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall’inizio dell’attività; tutto il personale deve partecipare ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

 

     33. Informazioni agli ospiti

 

     Il campeggio deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che applica, compresi gli aspetti della sicurezza e della protezione antincendio, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell’UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all’arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali del campeggio. Avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali devono essere ben visibili, in particolare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

 

     34. Dati sul consumo di energia e di acqua

 

     Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

     I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, per il periodo di apertura del campeggio, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario/gestore del campeggio.

 

     35. Altri dati da rilevare

 

     Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l’indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

     I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.

 

     36. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

 

     Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

     — sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico e per ridurre i rifiuti

     — sono state adottate misure di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali

     — sono state adottate misure per limitare l’impatto ambientale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l’etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

PARTE B

 

Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2

 

     A ciascun criterio di questa parte è stato assegnato un punteggio in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non offre altre strutture atte al pernottamento di ospiti nell’ambito dei servizi offerti il punteggio minimo richiesto è 16,5 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo richiesto è 20.

     Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dalla gestione o dalla proprietà del campeggio: servizi di ristorazione (compresa la colazione) e attività ricreative.

     Le attività ricreative includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio e le zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

 

ENERGIA

 

     37. Generazione di energia idroelettrica e di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

 

     Il campeggio deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dall’energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

 

     38. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

 

     Almeno il 50 % dell’energia complessiva utilizzata per riscaldare i locali interni o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali interni e l’acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

 

     39. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

 

     Il campeggio deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

 

     40. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

 

     La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

 

     41. Teleriscaldamento (1 punto)

 

     Il campeggio deve essere riscaldato mediante teleriscaldamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

 

     42. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

 

     Tutta l’energia elettrica e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Se il campeggio dispone di un proprio impianto di cogenerazione, questo deve fornire il 70 % del consumo totale di energia termica ed elettrica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

 

     43. Pompe di calore (1,5 punti)

 

     Il campeggio deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

 

     44. Recupero del calore (2 punti)

 

     Il campeggio deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

 

     45. Termoregolazione (1,5 punti)

 

     La temperatura in ogni area comune e unità in affitto adibita al pernottamento deve essere regolata in maniera autonoma.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

 

     46. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

 

     Gli edifici dotati di impianto di riscaldamento/condizionamento nel campeggio devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull’isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

 

     47. Impianto di condizionamento dell’aria (1,5 punti)

 

     L’impianto di condizionamento deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico o un’efficienza energetica analoga.

     Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi ariaacqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

 

     48. Spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento (1 punto)

 

     Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l’impianto di condizionamento delle unità in affitto adibite al pernottamento quando le finestre sono aperte.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

 

     49. Architettura bioclimatica (2 punti)

 

     Gli edifici presenti nel campeggio devono essere costruiti in base a principi di architettura bioclimatica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

 

     50. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 5 punti)

 

     a) (1 punto) Tutti i frigoriferi domestici devono avere un’efficienza di classe A, A+ o A++ ai sensi della direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C. La direttiva 2003/66/CE è applicabile dal 1° luglio 2004. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     b) (1 punto) Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/9/CE recante modifica della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

     c) (1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/89/CE che modifica la direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

     d) (1 punto) Almeno l’80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     e) (1 punto) Tutte le asciugabiancheria elettriche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugabiancheria, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     NB: per le asciugabiancheria che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/13/CE che modifica la direttiva 92/75/CEE (ad esempio le asciugabiancheria industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

 

     51. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

 

     Tutti gli asciugamani e gli asciugacapelli elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta questo criterio.

 

     52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

 

     I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

 

     53. Spegnimento automatico delle luci nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

 

     L’80 % delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

     54. Controllo del timer della sauna (1 punto)

 

     Tutte le saune devono essere dotate di un sistema di controllo del timer.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

     55. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

 

     L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.

 

     56. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

 

     Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

ACQUA

 

     57. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

 

     a) (1,5 punti): L’acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

     b) (1,5 punti): L’acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

 

     58. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1 punto)

 

     Il campeggio deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     59. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

 

     Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     60. Scarico dei WC (1,5 punti)

 

     Almeno l’80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     61. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

 

     Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE della Commissione:

 

     W(misurato) (0,625 × S) + 9,25

 

     dove:

     W(misurato) = consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

     S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

 

     62. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

 

     Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

 

     63. Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)

 

     Per almeno l’80 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     64. Timer per docce (1,5 punti)

 

     Le docce degli impianti sanitari/aree comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     65. Copertura della piscina (1 punto)

 

     Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     66. Antigelo (fino a 1,5 punti)

 

     Se è necessario l’antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

     Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo dell’1 % di ione cloruro (Cl-) (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     67. Indicazione della durezza dell’acqua (1 punto)

 

     In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

 

     68. Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

 

     Almeno il 50 % degli orinatoi deve utilizzare un sistema senz’acqua; in alternativa tutti gli orinatoi devono disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

 

     69. Specie indigene utilizzate per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)

 

     Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali indigene.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

 

     70. Cambio di asciugamani e lenzuola (1 punto)

 

     Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale del campeggio, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola nelle unità in affitto adibite al pernottamento su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categoria più bassa e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori. Questo criterio si applica solo alle unità in affitto adibite al pernottamento nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

 

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

 

     71. Detersivi (fino a 4 punti)

 

     Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dal campeggio deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     72. Pitture e vernici per interni (1 punto)

 

     Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna dei locali e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     73. Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)

 

     Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l’acqua e i detergenti usati e convogliarli al sistema fognario.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     74. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

 

     Nei negozi del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

 

     75. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

 

     Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

 

     76. Pulizia meccanica (1 punto)

 

     Il campeggio deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

 

     77. Giardini e orti biologici (2 punti)

 

     Gli spazi verdi devono essere trattati senza l’uso di pesticidi o in linea con i principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessario.

 

     78. Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)

 

     La progettazione architettonica delle unità adibite al pernottamento e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l’impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto).

     Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

 

RIFIUTI

 

     79. Compostaggio (fino a 3 punti)

 

     Nel campeggio i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 2 punti; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda o da un’impresa privata).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

 

     80. Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti)

 

     Se non richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.

 

     81. Confezioni per la prima colazione/per prodotti alimentari e prodotti «usa e getta» (2 punti)

 

     Le confezioni monoporzione e le tazze, i piatti e le posate «usa e getta» non devono essere utilizzate per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     82. Smaltimento di grassi/oli (fino a 3 punti)

 

     Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (2 punti). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     83. Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)

 

     L’olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio devono essere raccolti e smaltiti correttamente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     84. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)

 

     I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

 

ALTRI SERVIZI

 

     85. Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)

 

     Tutto il traffico che interessa il campeggio (ospiti e servizi di manutenzione/trasporto) deve essere limitato a orari e aree ben definiti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     86. Traffico creato dal campeggio (1 punto)

 

     Il campeggio non deve utilizzare veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all’interno del campeggio.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     87. Carrelli per gli ospiti nel campeggio (1 punto)

 

     Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti devono poter disporre gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     88. Superfici non coperte (1 punto)

 

     Almeno il 90 % della superficie del campeggio non deve essere ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale coprente che impedisca l’adeguato drenaggio e aerazione del terreno.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     89. Tetti (1,5 punti)

 

     Almeno il 50 % degli edifici situati nel campeggio che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) deve essere ricoperto di erba o di piante.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     90. Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)

 

     Il campeggio deve garantire la comunicazione e l’educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     91. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

 

     In almeno il 50 % delle aree comuni al chiuso e il 50 % delle unità in affitto adibite al pernottamento non deve essere consentito fumare.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

 

     92. Biciclette (1,5 punti)

 

     Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 2 biciclette ogni 50 piazzole e/o unità in affitto adibite al pernottamento).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

 

     93. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)

 

     Nel campeggio le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

 

     94. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

 

     Almeno il 50 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     95. Beni durevoli (fino a 3 punti)

 

     Almeno il 10 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     96. Prodotti alimentari locali (fino a 4,5 punti)

 

     Per ogni pasto, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale; sono compresi la prima colazione (1,5 punti) e i prodotti in vendita nel supermercato (1,5 punti).

     Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici (1,5 punti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

 

     97. Alimenti biologici (fino a 2 punti)

 

     Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) e di almeno 4 prodotti venduti nel supermercato/ spaccio (1 punto) devono essere prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

 

GESTIONE GENERALE

 

     98. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) del campeggio

 

     Il campeggio deve essere registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

 

     99. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

 

     Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi del campeggio deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

 

     100. Conformità dei subappaltatori ai criteri della parte A (fino a 2 punti)

 

     Tutti i subappaltatori dei due servizi aggiuntivi eventualmente forniti dal campeggio (servizi di ristorazione e attività ricreative) devono rispettare almeno i criteri della parte A del presente marchio di qualità ecologica applicabili ai rispettivi servizi specifici (1 punto per ciascun servizio erogato nel campeggio).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri della parte A.

 

     101. Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)

 

     Presso il campeggio devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e acqua (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

 

     102. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

 

     a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti). La direzione del campeggio deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali del campeggio. L’organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

     Oppure

     b) Marchio di qualità ecologica (3 punti). Al campeggio deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO

     Tipo I nazionale o regionale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.


[1] Abrogata dall'art. 6 della Decisione n. 2009/564/CE.