§ 7.2.30 - Regolamento 26 maggio 1998, n. 1139.
Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:26/05/1998
Numero:1139


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale o alle collettività (in appresso definiti «prodotti alimentari in [...]
Art. 2.      1. Ai prodotti alimentari in oggetto si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione é abrogato
Art. 4.      1. Le disposizioni in materia di etichettatura del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati ed etichettati a norma di legge all'interno della Comunità o importati a norma di [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 7.2.30 - Regolamento 26 maggio 1998, n. 1139. [1]

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE.

(G.U.C.E. 30 giugno 1998, n. L 159).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale o alle collettività (in appresso definiti «prodotti alimentari in oggetto» derivati, interamente o parzialmente, da:

     - semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281/CE;

     - granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE [2].

     2. Il presente regolamento non si applica agli additivi alimentari, agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

 

     Art. 2.

     1. Ai prodotti alimentari in oggetto si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3.

     2. Ai prodotti alimentari in oggetto non si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura qualora:

     a) nei loro singoli ingredienti alimentari o negli alimenti contenenti un unico ingrediente non siano presenti né proteine, né DNA derivati da modificazioni genetiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1; oppure

     b) nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da organismi geneticamente modificati menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all'1 % dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale.

Per stabilire che la presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivati) di cui al precedente paragrafo [3].

     2a. Per agevolare l'applicazione del paragrafo 2, lettera a), sarà compilato un elenco non esaustivo di ingredienti alimentari o prodotti alimentari contenenti un unico ingrediente nei quali non sono presenti né proteine, né DNA derivati da modificazioni genetiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE e tenendo conto degli sviluppi tecnici, del parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana e di qualunque altro parere scientifico di pertinenza [4].

     3. I requisiti specifici in materia di etichettatura sono i seguenti:

     a) qualora il prodotto alimentare sia costituito da più di un ingrediente, nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE figura in parentesi immediatamente dopo il nome dell'ingrediente in questione la dicitura «prodotto con soia geneticamente modificata» oppure, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato». In alternativa le stesse diciture possono figurare in calce all'elenco degli ingredienti in materia molto visibile, mediante un riferimento con asterisco [*] all'ingrediente in questione. Se un ingrediente è già elencato come prodotto a partire da soia o granturco, la dicitura «prodotto a partire da ... geneticamente modificato(a)» può essere abbreviata in «geneticamente modificato(a)»; se la formula abbreviata è usata come nota in calce, l'asterisco sarà direttamente collegato al termine «soia» o «granturco». Se una delle due formule è utilizzata come nota in calce, essa deve apparire in caratteri almeno delle stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'elenco degli ingredienti;

     b) sull'etichetta dei prodotti per i quali non esiste un elenco degli ingredienti figurano chiaramente le diciture «prodotto con soia geneticamente modificata» o, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato»;

     c) qualora, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino della direttiva 79/112/CEE, un ingrediente sia designato con il nome di una categoria, tale designazione è completata dalla dicitura «contiene [ ... ] [*] derivati da soia geneticamente modificato/granturco geneticamente modificato [*] [ingredienti] da specificarsi», in funzione del caso.

     d) Qualora un ingrediente o ingrediente composto derivi dai prodotti alimentari in oggetto, esso figura sull'etichetta del prodotto finale assieme alle diciture di cui alla lettera b).

     4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione é abrogato.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni in materia di etichettatura del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati ed etichettati a norma di legge all'interno della Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. L'applicazione dell'articolo 2 ai prodotti commercializzati aventi etichettatura conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1813/97 al fine di indicare la presenza di materiale geneticamente modificato può essere rinviata fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 


[1] Abrogato dall’art. 37 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 49/2000.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 49/2000.

[4] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 49/2000.