§ 6.2.256 - Regolamento 2 aprile 2008, n. 307.
Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:02/04/2008
Numero:307


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Formazione del personale
Art. 3.  Rilascio degli attestati di formazione al personale
Art. 4.  Notifica
Art. 5.  Condizioni per il riconoscimento reciproco
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 6.2.256 - Regolamento 2 aprile 2008, n. 307.

Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, prevede l’obbligo di dotare i veicoli a motore di impianti di condizionamento d’aria con un basso potenziale di riscaldamento globale a partire dal 2011. Il regolamento (CE) n. 842/2006 prescrive, come misura a breve termine, di stabilire norme sulla qualificazione adeguata del personale addetto al recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da tali impianti.

(2) Il personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione deve essere autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività contemplate dal corso di formazione e per le quali è necessario possedere un attestato di formazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale in possesso di tale attestato.

(3) Affinché il personale che attualmente opera nei settori contemplati dal presente regolamento possa beneficiare della formazione e ottenere l’attestazione senza interrompere la propria attività professionale, occorre stabilire un adeguato periodo transitorio durante il quale il personale formato in base ai sistemi di qualificazione esistenti o in possesso di esperienza professionale possa essere ritenuto adeguatamente qualificato ai fini del regolamento (CE) n. 842/2006.

(4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire il riconoscimento dei sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti agli standard minimi previsti dal presente regolamento.

(5) Gli organismi ufficiali di attestazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco degli attestati di formazione in tutta la Comunità.

(6) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sui sistemi di attestazione che rilasciano gli attestati soggetti al riconoscimento reciproco, nel formato fissato dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri. Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul riconoscimento dei sistemi di qualificazione esistenti o dell’esperienza professionale, per un periodo transitorio.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali requisiti.

 

     Art. 2. Formazione del personale

1. Solo il personale in possesso di un attestato di formazione di cui all’articolo 3 è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di dodici mesi al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che, al più tardi fino al 4 luglio 2010, il paragrafo 1 non si applica:

a) al personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione esistenti per l’attività di cui all’articolo 1, considerato come tale dallo Stato membro; o

b) al personale che possiede un’esperienza professionale nell’attività di cui all’articolo 1, acquisita prima del 4 luglio 2008.

Il suddetto personale, per il periodo indicato nel primo comma, è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1.

 

     Art. 3. Rilascio degli attestati di formazione al personale

1. L’organismo di attestazione è istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure è designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà.

2. L’organismo di attestazione di cui al paragrafo 1 rilascia un attestato di formazione al personale che ha completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.

3. L’attestato di formazione contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;

b) attività che il titolare dell’attestato di formazione è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.

4. Qualora un corso di formazione esistente contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un organismo di attestazione ai sensi del paragrafo 1 può rilasciare un attestato di formazione al titolare di tale qualifica senza esigere che ripeta il corso di formazione.

 

     Art. 4. Notifica

1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) o b), indicando i sistemi di qualificazione esistenti o i requisiti relativi all’esperienza professionale in base ai quali il personale è ritenuto adeguatamente qualificato.

2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, nel formato stabilito dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di attestazione per il personale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché i titoli degli attestati di formazione rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’allegato.

3. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 2, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

 

     Art. 5. Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Gli Stati membri accordano il riconoscimento reciproco agli attestati di formazione rilasciati in altri Stati membri in conformità all’articolo 3.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione

Il corso di formazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprende:

a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna «Tipo di modulo»;

b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna «Tipo di modulo», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

 

Competenze e conoscenze minime

Tipo di modulo

 

 

1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale

 

1.1 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore

T

1.2 Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)

T

1.3 Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE

T

2. Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra

 

2.1 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra

T

2.2 Maneggiare una bombola di refrigerante

P

2.3 Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra

P

2.4 Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante

P