Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 02/04/2008 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Certificazione del personale |
Art. 4. Rilascio di certificati al personale |
Art. 5. Organismo di certificazione |
Art. 6. Organismo di valutazione |
Art. 7. Notifica |
Art. 8. Condizioni per il riconoscimento reciproco |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.2.254 - Regolamento 2 aprile 2008, n. 305.
Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
(G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi delle disposizioni del
(2) È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l’esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.
(3) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale affinché possa ottenere un certificato.
(4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l’istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.
(5) Produttori o utilizzatori di commutatori ad alta tensione possono essere nominati organismi di valutazione o di certificazione, o entrambi, a condizione che rispettino i requisiti previsti.
(6) L’esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.
(7) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.
(8) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per «commutatori ad alta tensione» i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione ad essi associate così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato a generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica a tensioni nominali superiori a 1 000 V.
Art. 3. Certificazione del personale
1. Il personale addetto alle attività di cui all’articolo 1 possiede un certificato di cui all’articolo 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di 1 anno al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato.
3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
Per il periodo di cui al primo comma, si considera che detto personale sia certificato per tale attività ai fini delle disposizioni del
Art. 4. Rilascio di certificati al personale
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 5 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 6 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) l’attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 5 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 6.
Art. 5. Organismo di certificazione
1. L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale che partecipa all’attività di cui all’articolo 1.
L’organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.
Art. 6. Organismo di valutazione
1. L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all’articolo 1.
Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’articolo 5 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.
L’organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.
3. L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Art. 7. Notifica
1. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal
2. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Art. 8. Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell’articolo 4.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione
L’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 2, è costituito da:
a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;
b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
N. |
Competenze e conoscenze minime |
Tipo di prova |
|
|
|
1 |
Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del |
T |
2 |
Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell’SF6 |
T |
3 |
Uso di SF6 in apparecchiature elettriche (isolamento, spegnimento d’arco) |
T |
4 |
Qualità dell’SF6 secondo le norme di settore pertinenti (1) |
T |
5 |
Conoscenze relative al progetto di apparecchiature elettriche |
T |
6 |
Controllo della qualità dell’SF6 |
P |
7 |
Recupero di SF6 e miscele contenenti SF6 e pulizia dell’SF6 |
P |
8 |
Stoccaggio e trasporto di SF6 |
T |
9 |
Uso di apparecchiature per il recupero di SF6 |
P |
10 |
Uso di sistemi stagni di perforazione (tight drilling), se necessario |
P |
11 |
Riutilizzo di SF6 e diverse categorie di riutilizzo |
T |
12 |
Attività su compartimenti aperti contenenti SF6 |
P |
13 |
Neutralizzazione di sottoprodotti dell’SF6 |
T |
14 |
Monitoraggio dell’SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o comunitaria o di accordi internazionali |
T |
(1) Ad esempio, IEC 60376 e IEC 60480.