§ 6.1.24 - Direttiva 3 marzo 1997, n. 11.
Direttiva (CE) n. 97/11 del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:03/03/1997
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 6.1.24 - Direttiva 3 marzo 1997, n. 11.

Direttiva (CE) n. 97/11 del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 73).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla presente direttiva. La relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Modifica la direttiva (CEE) n. 85/337.