§ 5.4.200 - Regolamento 8 ottobre 2002, n. 1991.
Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:08/10/2002
Numero:1991


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.4.200 - Regolamento 8 ottobre 2002, n. 1991.

Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

(G.U.C.E. 9 novembre 2002, n. L 308).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio stabilisce le disposizioni di base per un'indagine per campione sulle forze di lavoro, destinata a fornire informazioni statistiche comparabili sul livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.

     (2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento (CE) n. 577/98 è stata considerata azione prioritaria nel «Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria» approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.

     (3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 577/98 per consentire a tutti gli Stati membri di dare corso ai provvedimenti e agli impegni necessari per la piena attuazione del regolamento, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali provvedimenti ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.

     (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 577/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

     (6) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.