Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 08/10/2002 |
Numero: | 1991 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 5.4.200 - Regolamento 8 ottobre 2002, n. 1991.
Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.
(G.U.C.E. 9 novembre 2002, n. L 308).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio stabilisce le disposizioni di base per un'indagine per campione sulle forze di lavoro, destinata a fornire informazioni statistiche comparabili sul livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.
(2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento (CE) n. 577/98 è stata considerata azione prioritaria nel «Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria» approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.
(3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 577/98 per consentire a tutti gli Stati membri di dare corso ai provvedimenti e agli impegni necessari per la piena attuazione del regolamento, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali provvedimenti ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.
(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 sono adottate secondo la
(5) Il regolamento (CE) n. 577/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(6) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:
1) All'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
(Omissis);
2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.