§ 5.1.39 - Regolamento 11 settembre 2009, n. 834.
Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:11/09/2009
Numero:834


Sommario
Art. 1. Le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 716/2007 sono redatte dagli Stati membri conformemente alle norme specificate nell’allegato del presente [...]
Art. 2. La prima relazione sulla qualità è redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2007 ed è trasmessa entro il 28 febbraio 2010
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 5.1.39 - Regolamento 11 settembre 2009, n. 834.

Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

(G.U.U.E. 12 settembre 2009, n. L 241)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.

 

(2) Allo scopo di definire norme comuni di qualità, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, è necessario provvedere all’adozione di misure di esecuzione.

 

(3) È necessario definire i criteri qualitativi applicabili alle relazioni sulla qualità.

 

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 716/2007 sono redatte dagli Stati membri conformemente alle norme specificate nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

La prima relazione sulla qualità è redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2007 ed è trasmessa entro il 28 febbraio 2010.

 

Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità per ogni anno di riferimento successivo entro 26 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

 

 

ALLEGATO

 

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

 

1. INTRODUZIONE

 

La relazione sulla qualità contiene indicatori sia quantitativi sia qualitativi della qualità dei dati. La Commissione (Eurostat) fornisce risultati per gli indicatori quantitativi che possono essere calcolati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri interpretano e commentano tali risultati alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione dei dati e forniscono i restanti indicatori quantitativi nonché informazioni qualitative.

 

2. SCADENZE

 

Ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro la fine di dicembre), la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

 

Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), entro 26 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro la fine di febbraio), le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

 

3. CRITERI DI QUALITÀ

 

I dati trasmessi dagli Stati membri sono valutati tenendo presenti i seguenti criteri in tema di qualità:

 

3.1. pertinenza: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

 

3.2. accuratezza: il grado di corrispondenza fra le stime e i valori veri ignoti;

 

3.3. coerenza: l’idoneità dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi;

 

3.4. comparabilità: la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici, le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi;

 

3.5. tempestività: l’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell’informazione e l’evento o il fenomeno da essa descritto;

 

3.6. puntualità: l’intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dei dati e la data prevista per la loro diffusione;

 

3.7. accessibilità e chiarezza: le modalità e le condizioni alle quali gli utenti possono acquisire, utilizzare e interpretare i dati.