§ 3.3.849 – Direttiva 29 marzo 2005, n. 27.
Direttiva n. 2005/27/CE della Commissione che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:29/03/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.849 – Direttiva 29 marzo 2005, n. 27.

Direttiva n. 2005/27/CE della Commissione che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allomologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 marzo 2005, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce le Comunità europee,

     vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (2), in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/97/CE è una delle direttive particolari del procedimento comunitario di omologazione creato dalla direttiva 70/156/CEE. Pertanto le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, alle componenti ed alle unità tecniche indipendenti per veicoli si applicano alla direttiva 2003/97/CE.

     (2) Al fine di ridurre l’angolo cieco dei veicoli N2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate, è necessario modificare taluni requisiti della direttiva 2003/97/CE.

     (3) Dal 2003, il progresso tecnico nel campo degli specchietti retrovisori è stato particolarmente importante. È oggi possibile installare specchietti retrovisori grandangolari su alcuni veicoli N2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate. È quindi opportuno modificare la direttiva 2003/97/CE, estendendo l’obbligo di installare specchietti grandangolari di categoria IV su quei veicoli di categoria N2 con cabina simile a quella dei veicoli N3. Il criterio adeguato per distinguere i due tipi di veicoli N2 dovrebbe essere quello che prende in considerazione la possibilità di installare uno specchietto esterno di accostamento di categoria V.

     (4) I veicoli con sedili ad angolo fisso di inclinazione dello schienale non sono conformi ai requisiti standard. Deve quindi essere introdotto per tali veicoli un fattore di correzione.

     (5) È anche opportuno modificare le disposizioni amministrative relative all’omologazione introducendo i numeri distintivi degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004.

     (6) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico creato secondo quanto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nell’ambito disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati come segue:

     1) Nell’allegato I, punto 1.1.1.12, dopo la prima frase, viene inserita la seguente nuova frase:

     «In caso di sedile con angolo fisso d’inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari viene adeguata in conformità con le disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato.»

     2) Nell’appendice 5 dell’allegato I, viene aggiunto quanto segue all’enumerazione dei numeri distintivi al punto 1.1:

     «8 per la Repubblica ceca», «29 per l’Estonia», «49 per Cipro, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania», «7 per l’Ungheria, 50 per Malta», «20 per la Polonia», «26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia».

     3) All’allegato I viene aggiunta la seguente appendice 7:

     «Appendice 7

     Determinazione dei punti oculari per un sedile con angolo fisso di inclinazione dello schienale

     1) La posizione dei punti oculari rispetto al punto R deve essere adeguata come indicato nella successiva tabella per X coordinate del reticolo tridimensionale di riferimento. La tabella indica le coordinate di base per uno schienale con un angolo fisso di inclinazione di 25 gradi. Il reticolo tridimensionale di riferimento per le coordinate corrisponde a quello definito al punto 2.3 dell’allegato I alla direttiva 77/649/CEE, cosi come modificata.

 

Angolo dello schienale

Coordinate orizzontali

(in gradi)

ΔX

25

68mm

 

     2) Ulteriore correzione per schienali aventi angoli fissi di inclinazione diversi da 25 gradi.

     La successiva tabella indica le ulteriori correzioni da una posizione oculare con un angolo fisso di inclinazione dello schienale di 25 gradi, da apportare alle coordinate X e Z dei punti oculari quando l’angolo di inclinazione dello schienale non è di 25 gradi.

 

 

 

 

Angolo dello schienale  

Coordinate orizzontali  

Coordinate verticali 

(in gradi)  

ΔX  

ΔZ 

 

 

 

5  

- 186 mm  

28 mm 

6  

- 177 mm  

27 mm 

7  

- 167 mm  

27 mm 

8  

- 157 mm  

27 mm 

9  

- 147 mm  

26 mm 

10  

- 137 mm  

25 mm 

11  

- 128 mm  

24 mm 

12  

- 118 mm  

23 mm 

13  

- 109 mm  

22 mm 

14  

- 99 mm  

21 mm 

15  

- 90 mm  

20 mm 

16  

- 81 mm  

18 mm 

17  

- 72 mm  

17 mm 

18  

- 62 mm  

15 mm 

19  

- 53 mm  

13 mm 

20  

- 44 mm  

11 mm 

21  

- 35 mm  

9 mm 

22  

- 26 mm  

7 mm 

23  

- 18 mm  

5 mm 

24  

- 9 mm  

3 mm 

25  

0 mm  

0 mm 

26  

9 mm  

- 3 mm 

27  

17 mm  

- 5 mm 

28  

26 mm  

- 8 mm 

29  

34 mm  

- 11 mm 

30  

43 mm  

- 14 mm 

31  

51 mm  

- 18 mm 

32  

59 mm  

- 21 mm 

33  

67 mm  

- 24 mm 

34  

76 mm  

- 28 mm 

35  

84 mm  

- 32 mm 

36  

92 mm  

- 35 mm 

37  

100 mm  

- 39 mm 

38  

108 mm  

- 43 mm 

39  

115 mm  

- 48 mm 

40  

123 mm  

- 52 mm» 

 

     4) Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi grandangolari di categoria IV per i veicoli a motore di categoria N2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito da quanto segue:

     «Obbligatorio

     Per entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V

     Opzionale

     Per entrambi i lati se non può essere installato uno specchio di categoria V.»

     5) Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi di accostamento di categoria V per i veicoli di categoria N2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito dal seguente:

     «Obbligatorio, vedi allegato III, punti 3.7 e 5.5.5

     Uno dal lato del passeggero

     Opzionale

     Dal lato del conducente

     (entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno)

     Vi può essere un margine di tolleranza di + 10 cm.»