Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 16/04/1997 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente direttiva si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia |
Art. 2. 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere |
Art. 3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori aventi sede nel loro territorio adempiano agli obblighi derivanti dalla presente direttiva |
Art. 4. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 1999 e ne informano [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.396 - Direttiva 16 aprile 1997, n. 17.
Direttiva n. 97/17/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 7 maggio 1997, n. L 118).
1. La presente direttiva si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia.
2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. Le disposizioni della presente direttiva che prevedano l'obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano solo se l'informazione sia richiesta ai sensi dell'art. 3 della
3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità della
4. Ove non risulti diversamente dal contesto, il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;
- informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva;
- le eventuali istruzioni per l'uso.
2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata.
3. Il contenuto e il formato della scheda informativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II della presente direttiva.
4. Nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, e quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale viene effettuata mediante comunicazione a stampa, in particolare mediante un catalogo di vendita per corrispondenza, la comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.
5. Le categorie di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura degli apparecchi devono essere determinate in base all'allegato IV.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori aventi sede nel loro territorio adempiano agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1 marzo 1999.
Tuttavia, gli Stati membri consentono fino al 31 luglio 1999:
- l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti e
- la distribuzione di comunicazioni a stampa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,
non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri [1].
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I [2]
ETICHETTA
Modello dell'etichetta
1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:
(Omissis).
2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:
Nota:
I. Nome o marchio del fornitore.
II. Identificazione del modello di fornitore.
III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere identificata da una lettera, collocata in corrispondenza della relativa freccia.
IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.
V. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
VI. Classe di efficacia del lavaggio, determinata conformemente all'allegato IV.
VII. Classe di efficacia dell'asciugatura, determinata conformemente all'allegato IV.
VIII. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
IX. Consumo d'acqua in litri per ciclo di lavaggio normale, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
X. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla
Nota La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.
Stampa
3. I seguenti criteri definiscono alcuni aspetti dell'etichetta:
(Omissis).
Colori usati:
CMGN: cian, magenta, giallo, nero.
Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.
Frecce:
- A: X0X0
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.
Contorno colore: X070
Tutto il testo è nero su sfondo bianco.
ALLEGATO II
SCHEDA
La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:
1. Marchio del fornitore.
2. Identificazione del modello del fornitore.
3. Classe di efficienza energetica del modello, determinata conformemente all'allegato IV, definita come «classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).
4. Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la menzione «marchio UE di qualità ecologica» e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Quanto precede, senza pregiudizio di alcuna delle condizioni previste dal sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica.
5. Nome del fabbricante, codice o indicazione del ciclo «normale» cui si riferisce l'informazione contenuta nell'etichetta e nella scheda.
6. Consumo di energia in kWh per ciclo normale determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, definito come «consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda». Il consumo effettivo di energia dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio.
7. Classe di efficacia di lavaggio determinata conformemente all'allegato IV, espressa come «Classe di efficacia di lavaggio . . . su una scala da A (alta) a G (bassa)». Tale informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).
8. Classe di efficacia di asciugatura determinata conformemente all'allegato IV, espressa come: «Efficacia di asciugatura . . . su una scala da A (alta) a G (bassa)». Tale informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).
9. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, come definita all'allegato I, nota VIII.
10. Consumo d'acqua per ciclo di lavaggio normale, come definito all'allegato I, nota IX.
11. Durata del programma per ciclo normale, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
12. I fornitori possono includere le informazioni di cui ai punti da 5 a 11 relativamente ad altri cicli.
13. Consumo medio annuo di energia e di acqua pari a 220 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 10 (acqua), definito come «consumo stimato annuo (220 cicli)».
14. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla
L'informazione contenuta nell'etichetta può essere fornita riproducendo l'etichetta stessa a colori o in bianco e nero.
Nota:
La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.
ALLEGATO III
VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA
I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2, paragrafo 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:
1. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3)
2. Denominazione di «ciclo normale» (allegato II, punto 5)
3. Consumo di energia (allegato II, punto 6)
4. Classe di efficacia del lavaggio (allegato II, punto 7)
5. Classe di efficacia dell'asciugatura (allegato II punto 8)
6. Capacità (allegato I, nota VIII)
7. Consumo di acqua (allegato I, nota IX)
8. Consumo stimato annuo (220 cicli) (allegato II, punto 13)
9. Rumorosità (allegato I, nota X)
Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.
Nota:
La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.
ALLEGATO IV
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA
1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata nel modo seguente:
Il consumo di riferimento CR è calcolato nel modo seguente:
(Omissis).
in cui S è la capacità dell'apparecchio in coperti normali (allegato I, nota VIII).
E' poi fissato un indice di efficienza energetica EI come: EI = >NUM>C >DEN>CR
in cui C è il consumo di energia dell'apparecchio (allegato I, nota V).
Le classi di efficienza energetica sono poi stabilite in conformità alla tabella 1:
(Omissis).
2. La classe di efficacia di lavaggio di un apparecchio è determinata in conformità alla seguente tabella 2:
(Omissis).
3. La classe di efficacia di asciugatura di un apparecchio è determinata in conformità alla tabella 3:
(Omissis).
ALLEGATO V [3]
(Omissis).
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[3] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.