Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.7 minoranze etniche |
Data: | 19/08/1998 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Individuazione dei Comuni). |
Art. 3. (Principi e ambiti dell'azione regionale). |
Art. 4. (Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser). |
§ 1.7.4 - Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.
Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.
(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).
1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.
Art. 2. (Individuazione dei Comuni). [1]
1. Ai sensi dell’art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.
Art. 3. (Principi e ambiti dell'azione regionale).
1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.
2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:
a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;
c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;
d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney- Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;
g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.
Art. 4. (Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser).
1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all’art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale [2];
d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;
e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.
3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.
4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.
5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.
6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.
7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.
7 bis. La Presidenza della Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta, nel limite dell’ammontare annuo stabilito dalla Giunta regionale. A tal fine, la Consulta, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sull’attività svolta [3].
[1] Articolo così sostituito dall’art. 16 della
[2] Lettera così sostituita dall’art. 17 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 18 della